ORDINANZA N. 197
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 26 marzo 1973 dalla Corte d'appello di Genova in due procedimenti civili vertenti rispettivamente tra la società Ansaldo e Capio Mario e tra la stessa società e Figari Maria ed altra, iscritte ai nn. 207 e 208 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973 e n. 198 del 1 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra la società Italcantieri e Celli Pietro, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione della società Italcantieri;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che, con due ordinanze, di identico contenuto, della Corte di appello di Genova in data 26 marzo 1973 e con ordinanza della Corte di appello di Trieste in data 13 dicembre 1972, é stata promossa questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui (secondo l'interpretazione datane dalla Cassazione), nel caso di un dipendente della stessa ditta che, nel corso del rapporto, passi da una categoria all'altra, consente nel calcolo della indennità di anzianità, di fissare aliquote diverse, inferiori per il servizio prestato da operaio e maggiori per quello prestato nella categoria superiore, sollevandosi il dubbio della violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in relazione alle norme sul lavoro (art. 36 della Costituzione) "in quanto a parità di anzianità e di retribuzione finale, potrebbe aversi indennità di anzianità di ammontare diverso a seconda che il lavoratore abbia o non appartenuto inizialmente alla inferiore categoria".
Considerato che identica questione é stata già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 18 del 1974, e non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo comma, del Codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1974.