ORDINANZA N. 194
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto e quinto comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse rispettivamente il 20 ottobre e il 9 novembre 1972 dal tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di Marzetto Francesco e di Novarese Luciano, iscritte ai nn. 375 e 410 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27 dicembre 1972 e n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, emesse rispettivamente il 20 ottobre e il 9 novembre 1972, il tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto e quinto comma, del codice penale nelle parti escludenti l'applicabilità delle norme sul concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti alle circostanze per le quali la legge determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato;
che i giudizi, avendo riferimento alla stessa questione, possono essere riuniti;
che in essi non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale é sopravvenuto il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (entrato in vigore il successivo 12 aprile), il quale nell'art. 6 ha sostituito il quarto comma dell'art. 69 cod. pen., con una disposizione che prevede espressamente l'applicabilità delle norme sul concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti anche alle circostanze per le quali la legge determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato;
che lo stesso decreto ha, con l'art 7, abrogato l'ultimo comma dell'art. 69 del codice penale;
che occorre, conseguentemente, che il giudice di merito accerti se sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1974.