Sentenza n. 193 del 1974
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SENTENZA N. 193

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1972 dal tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Trombini Roberto, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale per omicidio colposo a carico di Roberto Trombini, essendo risultato che le parti civili Roberto e Bianca Maria Perdomi non erano comparse all'udienza per giustificato impedimento, il tribunale di Belluno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 102 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la costituzione di parte civile deve considerarsi revocata e che il dibattimento non può essere rinviato, se la parte civile, citata, non compare per qualsiasi motivo.

Dopo aver richiamato la sentenza n. 132 del 1968 di questa Corte, il tribunale prospetta la disparità di trattamento tra la persona danneggiata dal reato che si sia già costituita parte civile ai sensi degli artt. 91 e seguenti cod. proc. pen. e la controparte del processo civile inserito in quello penale, tenuto anche conto che la norma denunziata detta, per la parte civile, una sanzione non comminata, invece, per l'imputato che versi in analoga situazione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza de qua, con riguardo all'ipotesi, risultante dalla sua stessa motivazione, che la parte civile, non comparsa all'inizio del dibattimento, ma nel successivo corso del medesimo, adduca di essere stata in precedenza legittimamente impedita, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, il quale prevede che la costituzione di parte civile si abbia per revocata quando questa non compaia per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento di primo grado, e che non sia consentito il rinvio del dibattimento stesso.

2. - La questione, nei termini e con riguardo all'ambito della sua prospettazione, non é fondata, perché si basa su una erronea interpretazione dell'art. 102 del codice di procedura penale. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza, la costituzione di parte civile non può ritenersi revocata ai sensi della norma denunziata, allorché la parte civile compaia non all'inizio del dibattimento, ma nel corso di esso.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Belluno con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1974.