Sentenza n. 188 del 1974
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SENTENZA N. 188

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, secondo comma, e 28, quinto comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul ricorso di Italiano Francesca ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.

Visto l'atto di costituzione del Ministero di grazia e giustizia;

udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Ministero di grazia e giustizia.

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto notificato il 14 ottobre 1972 i coadiutori dattilografi giudiziari Italiano Francesca, Montin Liliana, D'Eredità Silvana e Balducci Franca proponevano ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento del decreto 16 febbraio 1972 con il quale il Ministro di grazia e giustizia aveva bandito un concorso - in base all'art. 27 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 - a settanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario (con attribuzione della quarta classe di stipendio, parametro 183) riservato agli impiegati della carriera ausiliaria ed agli operai dipendenti dall'Amministrazione della grazia e giustizia.

Deducevano in primo luogo i ricorrenti che il concorso non poteva essere bandito per mancanza di posti disponibili nel 1971 nella qualifica iniziale del ruolo coadiutori. A norma dell'art. 27 del d.P.R. n. 1077 del 1970 il passaggio dalle categorie inferiori a quella dei coadiutori é infatti testualmente previsto nei limiti di un sesto dei posti disponibili nella qualifica iniziale ed errato doveva perciò ritenersi il calcolo fatto, invece, dall'Amministrazione sulla base dell'intera dotazione organica del ruolo coadiutori.

Si costituiva in giudizio il Ministro di grazia e giustizia osservando che la determinazione dei posti, effettuata sulla base della situazione complessiva dell'organico e non su quella della qualifica iniziale, era giustificata dall'interpretazione logica e sistematica del ripetuto art. 27 in collegamento con gli artt. 1 e 148 dello stesso d.P.R.

Questa tesi non veniva però accolta dal Consiglio di Stato il quale - dopo aver osservato che, ai fini del concorso riservato al personale della carriera ausiliaria e della categoria degli operai per la nomina a coadiutore dattilografo, può tenersi conto delle sole disponibilità sussistenti nella detta qualifica e non pure delle complessive disponibilità del ruolo - ha sollevato, con ordinanza 19 giugno 1973, la questione di legittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 27, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo il disposto della norma impugnata costituisce motivo di inefficienza amministrativa nella misura in cui preclude la possibilità di provvedere all'assunzione di personale malgrado la disponibilità complessiva di posti nell'intero ruolo organico, previsto per l'assolvimento di un servizio che presenta bassi livelli di eterogeneità qualitativa. Non essendo valutabili ai fini del concorso le disponibilità nelle qualifiche superiori e in difetto di promozioni a dette qualifiche si verifica una situazione di insufficienza di posti nella qualifica iniziale che preclude il completamento di un organico con evidente pregiudizio dell'efficienza dei servizi.

Altra questione sollevata con l'ordinanza e che viene ritenuta connessa alla precedente é quella relativa all'art. 28, comma quinto, del d.P.R. n. 1077 del 1970 che si assume in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Si denuncia l'irrazionalità del disposto di tale norma che per la promozione a coadiutore superiore riserverebbe un ingiusto differenziato trattamento ai coadiutori appartenenti al ruolo dattilografi - i quali possono essere scrutinati solo dopo sedici anni di effettivo servizio - rispetto a coloro che provengono dalla categoria inferiore, che, invece, sono ammessi a scrutinio dopo cinque anni dal passaggio alla categoria superiore.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono costituite. Si é costituito, invece, il Ministero di grazia e giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Nelle proprie deduzioni e successiva memoria depositate in cancelleria il 26 marzo e il 2 maggio 1974,l'Avvocatura conclude per l'infondatezza delle questioni proposte.

Per quanto concerne l'art. 27, comma secondo, del d.P.R. n. 1077 del 1970, l'Avvocatura sostiene che se tale norma viene interpretata giustamente, come ha fatto l'Amministrazione, ossia nel senso che nel calcolo per la disponibilità dei posti per il concorso di passaggio dalla carriera ausiliaria e degli operai a quella dei dattilografi, deve tenersi conto di tutte le vacanze esistenti in organico, il dubbio di incostituzionalità sollevato dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 97 Cost., non ha ragion d'essere.

La premessa da cui muove il giudice a quo, basata su una interpretazione strettamente letterale della citata norma, é errata.

L'Amministrazione, invece, ha dato una corretta interpretazione alla norma coordinandola col disposto dell'art. 1 dello stesso decreto, secondo cui i posti disponibili nella qualifica iniziale si identificano con quelli disponibili nel ruolo, nonché con l'art. 148 del ripetuto d.P.R. che recepisce il medesimo criterio di calcolo in cui vengono in considerazione sia le eccedenze nelle qualifiche iniziali che le vacanze in quelle superiori.

L'eccezione di incostituzionalità si risolve quindi solo sulla base di una retta interpretazione della norma.

Circa la doglianza mossa all'art. 28, comma quinto, della legge impugnata, l'Avvocatura osserva che, a seguito del concorso per passaggio di carriera, il personale ausiliario accede alla qualifica di coadiutore giudiziario, quarta classe di stipendio parametro 183, che corrisponde a quella di coadiutore principale della carriera esecutiva, la quale si articola nelle tre qualifiche di coadiutore, coadiutore principale e coadiutore superiore.

Orbene, poiché, l'art. 28, comma primo, dispone che i coadiutori principali possono partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore quando abbiano compiuto cinque anni di anzianità nella qualifica, ugualmente cinque anni sono richiesti dall'art. 28, comma quinto, per i coadiutori provenienti dai concorsi per passaggio di carriera, i quali sono collocati nel parametro 183 (e non 120) proprio in virtù del servizio in precedenza prestato nella carriera di provenienza.

 

Considerato in diritto

 

1. - La prima questione sollevata dal Consiglio di Stato ha ad oggetto l'art. 27, comma secondo, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale, nel disciplinare il passaggio degli impiegati della carriera ausiliaria e degli operai alla carriera dei coadiutori dattilografi, dispone che tale passaggio "avviene nella qualifica iniziale nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili". Ad avviso del giudice a quo la norma sarebbe in contrasto col principio dell'efficienza dei pubblici uffici enunciato dall'art. 97 Cost. giacché, prescrivendo che il calcolo dei posti per i concorsi riservati al suddetto passaggio di carriera debba essere effettuato sulla base delle sole disponibilità sussistenti nella iniziale qualifica dei dattilografi e non anche della complessiva disponibilità del ruolo, essa non consentirebbe, in caso di insufficienza di posti in tale qualifica, l'espletamento del concorso e precluderebbe il completamento dell'organico con evidente pregiudizio del buon andamento del servizio.

2. - La questione proposta trae origine da una interpretazione meramente letterale della norma denunciata.

Per cogliere la giusta portata dell'art. 27, comma secondo, del d.P.R. n. 1077 del 1970 non basta però fermarsi al suo dettato testuale, ma é necessario chiarirlo in correlazione a quanto stabilito dall'art. 1 dello stesso testo legislativo in tema di concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato. Il criterio generale fissato da questa norma al fine della "determinazione del numero dei posti da mettere a concorso" é che "potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo".

Ora é chiaro che, se per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la qualifica di coadiutore dattilografo può tenersi conto delle vacanze esistenti nella qualifica di coadiutore superiore, anche il sesto dei posti da riservare al passaggio dei commessi e degli operai alla qualifica iniziale del personale di dattilografia può essere calcolato sulla effettiva totale vacanza dei posti nel ruolo organico di detto personale. L'applicazione di questo criterio consente l'utilizzazione, come posti di risulta nella qualifica iniziale di coadiutore dattilografo, delle vacanze esistenti nella qualifica superiore nel pieno rispetto del limite invalicabile della complessiva dotazione dei posti previsti in organico. In tal modo l'Amministrazione é posta in grado di completare la dotazione dell'intero organico e di assicurare l'efficienza dei pubblici uffici.

Interpretata ed applicata nei termini dinanzi precisati la disposizione risulta conforme al precetto dell'art. 97 della Costituzione.

3. - La seconda questione sollevata dal Consiglio di Stato riguarda l'art. 28, comma quinto, del d.P.R. n. 1077 del 1970 che si assume in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Secondo l'ordinanza la norma darebbe luogo ad una disparità di trattamento, ai fini della promozione alla qualifica di coadiutore dattilografo superiore, fra coadiutori dattilografi giudiziari provenienti da normali concorsi di accesso alla carriera, i quali sono ammessi a scrutinio per la promozione dopo sedici anni di servizio effettivo nella qualifica inferiore, e coadiutori dattilografi provenienti da concorsi per passaggi di carriera, per i quali, invece, é richiesta la minore anzianità di anni cinque per partecipare allo scrutinio.

Anche questa eccezione non é fondata in quanto formulata sull'inesatta premessa di una identità di situazione tra i soggetti che qui vengono in considerazione. Esiste invece una sostanziale diversità di posizione tra vincitori di concorso normale che accedono all'iniziale qualifica di coadiutore dattilografo con diritto alla prima classe di stipendio (parametro 120) e vincitori di concorso riservato per passaggi di categoria con diritto alla quarta classe di stipendio (parametro 183), che corrisponde alla prima classe di stipendio spettante al coadiutore principale della carriera esecutiva. Per l'ammissione al concorso dei primi non é richiesta alcuna anzianità in pregressi servizi mentre, per la partecipazione al concorso interno riservato ai secondi é richiesta, per contro, la condizione ch'essi abbiano già maturato una considerevole anzianità di effettivo servizio nella carriera ausiliaria o degli operai dalla quale provengono.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato" sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma quinto, del citato decreto, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1974.