SENTENZA N. 185
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 (Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1971 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Jacomelli Emilio e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Alla morte del proprio genitore, Jacomelli Emilio ereditava alcuni fondi rustici il cui valore, ai fini dell'imposta di successione, veniva automaticamente valutato dall'ufficio del registro di Viareggio con i coefficienti di aggiornamento monetario e i coefficienti di mera capitalizzazione previsti rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.
Si opponeva a tale valutazione l'interessato osservando che, poiché i terreni in questione erano stati censiti nel nuovo catasto successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovevano essere adottati soltanto i coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale (comma secondo) e non anche il coefficiente annualmente approvato con decreto del Ministro per le finanze applicabile, invece, ai soli terreni censiti nel nuovo catasto prima della data ora indicata (comma primo). La tesi del contribuente veniva accolta dalla Commissione provinciale delle imposte di Lucca, ma disattesa dalla Commissione centrale cui l'ufficio imposte era ricorso.
A seguito di quest'ultima pronuncia lo Jacomelli conveniva l'Amministrazione finanziaria dinanzi al tribunale di Firenze, il quale nella propria ordinanza 10 novembre 1971 ha ritenuto esatta l'interpretazione della norma data dal contribuente rilevando tuttavia che la norma, così intesa, é in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Non vi sarebbe, infatti, giustificazione per la disparità di trattamento che viene a determinarsi tra fondi già censiti al nuovo catasto all'epoca di riferimento per l'imposta straordinaria sul patrimonio, per i quali é previsto un aggiornamento di valore annuale con coefficienti determinati dalla Commissione censuaria ed approvati con decreto ministeriale, e terreni passati a nuovo catasto in epoca successiva a quella di riferimento, il cui aggiornamento é rimesso alla iniziativa della Commissione censuaria, svincolata da qualsiasi controllo del potere politico.
La norma sarebbe incostituzionale perché non prevede che la Commissione centrale, nel determinare i coefficienti di capitalizzazione, debba far riferimento agli stessi valori presi come base per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ossia che il valore di tutti i terreni debba restare ancorato al periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947.
Ad avviso del tribunale la proposta questione potrebbe non essere rilevante rispetto alla causa da decidere se la Commissione censuaria centrale, con apposito provvedimento, avesse fissato i coefficienti di capitalizzazione una tantum con riferimento ai valori del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947 e avesse altresì rinviato, quanto all'aggiornamento monetario, al coefficiente unico di cui al primo comma. Per accertare tale circostanza il tribunale ha rivolto specifica richiesta alla Commissione la quale però ha solo risposto che essa non aveva avuto dubbi nell'interpretare lo spirito della norma in parola nel senso che il valore perequato dovesse risultare sempre riferito alle medie del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947 e che, conseguentemente, il coefficiente di aggiornamento annuale previsto dal primo comma fosse da applicarsi anche ai valori dei terreni passati a nuovo catasto di cui al comma secondo.
In mancanza di un esplicito provvedimento della Commissione circa l'applicazione del coefficiente di aggiornamento annuale e non essendo, peraltro, vincolante l'interpretazione della norma fatta dalla Commissione stessa, la questione di costituzionalità - ad avviso del tribunale - verrebbe ad acquistare rilevanza per la decisione del giudizio principale.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono costituite. É intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il 18 maggio 1972 ,l'Avvocatura afferma che l'interpretazione data dal tribunale all'art. 1 della legge 1044 del 1954 non può essere condivisa.
Il secondo comma demanda alla Commissione la diretta determinazione dei nuovi coefficienti per la valutazione dei terreni in base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto; il primo comma prevede, invece, l'aggiornamento delle tabelle secondo un coefficiente determinato annualmente dalla stessa Commissione ed approvato dal Ministro per le finanze.
Dall'esame comparativo delle due disposizioni si desume:
a) che il coefficiente di cui al primo comma é di aggiornamento monetario, mentre i coefficienti di cui al secondo comma sono di mera capitalizzazione;
b) che la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione da parte della Commissione deve avvenire una tantum ed il valore perequato deve sempre risultare riferito alle medie del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947;
c) che pertanto la Commissione non ha il potere di tenere eventualmente conto anche della svalutazione monetaria;
d) che, conseguentemente, i soli coefficienti di cui al secondo comma non consentono di determinare il valore imponibile attuale.
L'esattezza di queste proposizioni trova conferma, ad avviso dell'Avvocatura, nel fatto che il primo comma prevede, un coefficiente unico, mentre il secondo comma parla di nuovi coefficienti ed in questa ultima dizione non possono certo ritenersi incluse sia le operazioni di determinazione, sia quelle di aggiornamento in relazione alle vicende monetarie.
L'interpretazione per la quale il coefficiente di aggiornamento é applicabile alla valutazione dei terreni censiti nel nuovo catasto successivamente alla data di riferimento delle tabelle trova altresì fondamento nella necessità di adeguare alla realtà attuale anche la valutazione dei fondi rustici di cui al comma secondo.
Corretta é pertanto l'interpretazione della norma fornita dalla Commissione censuaria e dall'Amministrazione finanziaria, nel senso che il valore perequato va riferito sempre alle medie del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947 e che conseguentemente il coefficiente di aggiornamento annuale previsto dal primo comma dev'essere applicato sia ai valori dei terreni determinati con i coefficienti stabiliti in sede di applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio per terreni già a nuovo catasto, sia ai valori dei terreni risultanti dall'applicazione dei nuovi coefficienti stabiliti direttamente per i terreni passati a nuovo catasto in data successiva all'applicazione dell'imposta suddetta (e ciò indiscriminatamente per l'intero territorio nazionale).
Conclude, pertanto, l'Avvocatura per l'infondatezza della questione proposta.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 20 ottobre 1954, numero 1044, contenente modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nel sollevare detta questione il tribunale muove dal presupposto che la norma impugnata sia da interpretarsi nel senso che, ai fini della determinazione dell'imposta di successione, la valutazione automatica del valore dei fondi rustici acquistati mortis causa - situati in territori nei quali successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (1 luglio 1946-31 marzo 1947) sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto terreni - debba essere eseguita tenendo conto soltanto dei nuovi coefficienti direttamente fissati dalla Commissione censuaria centrale e non anche del coefficiente di aggiornamento, annualmente determinato dalla stessa Commissione ed approvato con decreto del Ministro per le finanze, previsto dal comma primo dello stesso articolo, che si assume applicabile invece ai fondi rustici già censiti a nuovo catasto alla citata data di riferimento.
Alla stregua di tale interpretazione sarebbe evidente, secondo l'ordinanza, la disparità di trattamento che viene a determinarsi tra contribuenti che ricevono per successione terreni già censiti a nuovo catasto alla data di riferimento, per i quali soltanto vi sarebbe un aggiornamento di valore annuale e contribuenti che ricevono terreni passati a nuovo catasto in epoca successiva, per i quali l'aggiornamento potrebbe avvenire se e quando la Commissione, con valutazione discrezionale, ritenesse di dover adottare nuovi coefficienti.
2. - La questione proposta trae origine da una errata interpretazione della norma impugnata ed é pertanto infondata.
Per cogliere l'esatta portata dell'art. 1 della legge n. 1044 del 1954 é necessario rifarsi ai precedenti normativi cui esso si collega. Al riguardo giova ricordare che nel periodo 1939-1943 l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erTimes New Romani eseguì una revisione generale degli estimi dei terreni i cui redditi furono riferiti alla media dei prezzi dei prodotti e dei costi dei mezzi di produzione correnti nel periodo 1937- 1939 (cfr. d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 luglio stesso anno n. 976). All'epoca, tuttavia, un accertamento degli estimi rispondente alla realtà fu possibile solo per i terreni censiti nel nuovo catasto (circa l'80%), dei quali si conoscevano dati precisi di superficie e classamento; per gli altri terreni ancora iscritti a vecchio catasto (il restante 20%), i cui dati non erano ancora aggiornati, la determinazione degli estimi si dovette fare per via sintetica. Si verificò in tal modo un divario di valutazione dei terreni in questione, ossia una sperequazione delle rispettive tariffe d'estimo che non venne meno quando, ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143, tutti i terreni furono valutati in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947. La nuova valutazione, infatti, fu eseguita mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale a quei redditi dominicali risultanti dalla citata revisione generale, sicché si ottennero valori più congrui ed esatti per i terreni passati a nuovo catasto e valori meno aderenti alla realtà per i terreni a vecchio catasto.
Di siffatta situazione non poteva ovviamente non tener conto il legislatore allorché si propose di dettare una nuova disciplina per l'accertamento automatico dei valori dei fondi rustici ai fini dell'imposta di successione. Trovandosi perciò di fronte alla necessità di ovviare all'indicata disparità di valutazione l'art. 1 della legge n. 1044 del 1954 ha opportunamente distinto tra fondi il cui valore, già congruamente determinato con le tabelle elaborate nel 1947, andava semplicemente aggiornato con il coefficiente stabilito ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze (comma primo) e fondi il cui valore, non potuto all'epoca calcolare con pari esattezza per mancanza o incompletezza dei dati di superficie e classamento, doveva essere anzitutto perequato e poi rivalutato con il citato coefficiente annuale di aggiornamento.
Quest'opera di perequazione di valori la norma impugnata ha affidato alla Commissione centrale stabilendo che essa potesse provvedervi direttamente (ossia senza il preventivo esame delle Commissioni censuarie comunali e provinciali) mediante l'applicazione di nuovi coefficienti - da determinarsi evidentemente una tantum con riferimento al medesimo periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947 tenuto presente agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio - ai redditi dominicali dei terreni passati a nuovo catasto in data successiva all'indicato periodo (secondo comma).
A ben considerare, quindi, la disposizione in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non prevede affatto due distinti e differenti criteri di valutazione per determinare il valore dei fondi rustici ai fini dell'imposta di successione. Il coefficiente annuale monetario di cui al primo comma é coefficiente fisso ed unico che serve ad aggiornare indistintamente il valore di tutti i terreni qualunque sia la data della loro iscrizione nel nuovo catasto. Esso va cioè applicato sia al valore dei fondi determinato in sede d'istituzione dell'imposta patrimoniale del 1947 per terreni che a tale data già risultavano nel nuovo catasto, sia al valore dei fondi perequato direttamente dalla Commissione centrale - sempre con riferimento al 1947 - per terreni passati a nuovo catasto successivamente a tale data.
Non sussiste perciò il denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la norma in esame, interpretata ed applicata dall'Amministrazione nei termini corretti sopra precisati, assicura identità di trattamento nella determinazione del valore dei fondi rustici agli effetti dell'imposta di successione tra proprietari di terreni già censiti a nuovo catasto all'epoca di istituzione dell'imposta straordinaria sul patrimonio e proprietari di terreni passati a nuovo catasto successivamente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l, comma secondo, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, contenente "Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione", sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1974.