ORDINANZA N. 153
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino-Alto Adige), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1973 dal tribunale di Rovereto sul ricorso della società Monte Rust, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973.
Visti gli atti d'intervento dei Presidenti della Regione Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Provincia di Trento.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1973 il tribunale di Rovereto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10, di "Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino-Alto Adige", per contrasto con l'art. 5, n. 3, della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, recante il testo originario dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
che sono intervenute in giudizio dinanzi a questa Corte la Provincia autonoma di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige.
Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza, é entrato in vigore il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, in attuazione del principio formulato nell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, dispone all'art. 74 che tutte le azioni emesse da società aventi sede nel territorio della Repubblica debbano essere nominative, prevedendo altresì la conversione di quelle al portatore precedentemente emesse;
che si rende, pertanto, necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla stregua delle norme statali sopravvenute in materia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Rovereto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1974.