ORDINANZA N. 148
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), modificato con l'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1972 dal pretore di Cavarzere nel procedimento penale a carico di Cestari Aldo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nel procedimento penale a carico di Cestari Aldo - rinviato a giudizio per aver venduto farina di erba medica risultata all'analisi non conforme alle dichiarazioni - il pretore di Cavarzere ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla "disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi", successivamente modificato con l'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399;
che ad avviso del giudice a quo la denunciata lesione del diritto di difesa discende dal fatto che nella fase preliminare degli accertamenti e dei rilievi tecnici di prelievo dei campioni - fase che ritiene doversi comprendere "nel concetto di procedimento potendosi in essa già profilare un indiziato" - le norme impugnate non assicurano l'integrale applicabilità delle garanzie previste dagli artt. 78, 223, 390, 304 bis e seguenti del codice di procedura penale in sede di indagini preliminari all'istruttoria, ma si limitano a prescrivere per gli agenti soltanto l'obbligo di lasciare presso la ditta che detiene la merce un campione a disposizione del produttore e di trasmettere al medesimo copia del verbale di prelevamento.
Considerato che su un profilo di costituzionalità sostanzialmente identico a quello ora prospettato la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi allorché, in sede di esame della disciplina dettata dal r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190), ha precisato quale parte della complessa attività che la legge demanda alla pubblica autorità, in tema di prelievo di campioni, di analisi e di revisione di analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, possa farsi rientrare nella nozione di quel "procedimento" nel quale il secondo comma dell'art. 24 Cost. vuole sia garantita la difesa come diritto inviolabile; (sent. 149 del 1969);
che riguardo allo specifico punto é stata fatta netta distinzione tra atti inerenti al prelievo dei campioni e prima analisi - in ordine ai quali si é escluso che possa operare il diritto di difesa essendo essi espressione di una tipica attività amministrativa e quindi rivolti a soggetti non ancora indiziati di reità - ed atti relativi alla successiva fase di previsione per i quali, invece, viene in discussione la garanzia della difesa in quanto posti in essere in un momento in cui la precedente analisi abbia già dato esito sfavorevole nei confronti di soggetto al quale é ormai addebitato un reato e che perciò dev'essere messo in grado di difendersi;
che alla stregua delle predette statuizioni può essere puntualmente risolta, nel senso della manifesta infondatezza, la questione sollevata dal pretore di Cavarzere non essendovi dubbio che gli atti riguardanti il prelievo dei campioni dei mangimi, cui fanno riferimento le norme denunciate, attengono alla fase degli accertamenti preliminari nella quale non v'é ragione che venga assicurato il diritto alla difesa in quanto manca il presupposto necessario di un indizio di reità;
che nell'ordinanza di rinvio non sono d'altronde svolti nuovi e diversi argomenti che possano indurre la Corte a mutare i principi enunciati nella ricordata sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, contenente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399, sollevata dal pretore di Cavarzere, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1974.