SENTENZA N. 146
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, integrative di quelle generali emanate con d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Pellegrino Baldassarre, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Pellegrino Baldassarre, imputato del reato previsto dall'art. 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, (rectius art. 53 in relazione all'art. 27), per aver esercitato senza licenza il mestiere di fochino, il tribunale di Trapani, con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972, ha proposto questione di legittimità costituzionale del citato art. 27, con riferimento agli artt. 15 e 31 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 5 della Costituzione.
Il giudice a quo sostiene che l'art. 27, secondo cui la licenza di esercizio del mestiere di fochino é rilasciata dal Prefetto, sarebbe in contrasto con l'art. 15 dello Statuto siciliano, il quale ha soppresso nell'ambito della Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi che ne derivano, nonché con l'art. 31 dello Statuto medesimo, che demanda al Presidente della Regione ogni attività concernente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. La norma impugnata, inoltre, violerebbe l'art. 5 della Costituzione, secondo cui la Repubblica ha il dovere di adeguare i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia locale.
L'ordinanza é stata notificata comunicata e pubblicata a norma di legge.
Il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte sostenendo la infondatezza della questione proposta dal tribunale di Trapani.
La difesa dello Stato ritiene che l'ordinanza di rinvio sia gravemente manchevole sotto il profilo di una congrua motivazione, per aver omesso di prendere in considerazione due norme fondamentali della Costituzione, gli artt. 114 e 129, i quali rispettivamente stabiliscono che la Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni, e che le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Ora, proprio in relazione a queste due disposizioni, l'Avvocatura afferma che l'art. 5 della Costituzione, invece di comprimere, rafforza la tutela dell'Ente Provincia, mediante il riconoscimento della sua autonomia, e che le norme dello Statuto speciale invocate nell'ordinanza non possono interpretarsi, secondo la tesi radicale del tribunale di Trapani, in senso anticostituzionale, ma consentono una interpretazione che tenga conto del riconoscimento costituzionale delle Province come circoscrizioni di decentramento statale.
In questa prospettiva deve ritenersi, secondo l'Avvocatura, che l'art. 15 dello Statuto si riferisca solo alle Province come enti autonomi e non anche alle Province quali circoscrizioni di decentramento statale, rispetto alle quali, anche in Sicilia, le competenze prefettizie di amministrazione attiva, nonché i poteri ispettivi e sostitutivi per tutti i servizi di riserva statale, sono rimasti inalterati.
Privo di fondamento sarebbe anche il richiamo all'art. 31 dello Statuto, perché la norma impugnata, che riguarda il settore della prevenzione degli infortuni, in cui la Regione siciliana ha competenza concorrente con quella dello Stato, ha applicazione nel territorio regionale, in mancanza di una legge regionale che disciplini il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino.
Comunque, anche se si volesse ritenere corretto il riferimento contenuto nella ordinanza all'art. 31 dello Statuto, l'Avvocatura ritiene che i poteri in materia di polizia e di mantenimento dell'ordine pubblico previsti dalla norma in esame siano attribuiti alla persona del Presidente della Regione siciliana solo in via astratta e potenziale, sicché essi non potrebbero essere esercitati in mancanza di una delegazione o di altra forma di concreta investitura da parte dello Stato.
All'udienza di discussione la difesa dello Stato si é riportata alle proprie deduzioni scritte.
Considerato in diritto
Il tribunale di Trapani, in un procedimento penale nel quale veniva contestato all'imputato il reato di cui all'art. 53 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, per aver esercitato il mestiere di fochino senza la licenza prevista dall'art. 27 dello stesso decreto, ha proposto questione di legittimità costituzionale del su richiamato art. 27, nella parte in cui demanda al Prefetto, anche nell'ambito della Regione siciliana, il rilascio della detta licenza.
Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 15 e 31 dello Statuto speciale perché i Prefetti e le prefetture dovrebbero ritenersi soppressi nella Regione siciliana, ove ogni atto concernente i servizi di pubblica sicurezza sarebbe demandato alla Regione; la stessa norma sarebbe anche in contrasto con l'art. 5 della Costituzione, in quanto lo Stato non avrebbe adempiuto al precetto costituzionale di adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze delle autonomie locali.
La questione non é fondata.
Occorre premettere innanzi tutto che la norma impugnata, compresa in un decreto legislativo delegato (n. 302 del 1956) contenente "norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", riguarda una materia affatto diversa da quella concernente la pubblica sicurezza, cui si riferisce l'art. 31 dello Statuto siciliano: tale precetto, pertanto, risulta del tutto estraneo all'oggetto del presente giudizio di costituzionalità.
Ciò posto, rileva la Corte che la materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro rientra fra quelle nelle quali la Regione, in forza dell'art. 17 lett. f, dello Statuto speciale, ha competenza legislativa concorrente; della relativa potestà essa, però, non si é sinora avvalsa per emanare norme che disciplinino comunque la prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio del mestiere di fochino, abilitato alla confezione e brillamento delle mine per usi minerari e industriali. In difetto di una normativa che, entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, la Regione avrebbe potuto emanare, non é dubbio debba applicarsi nella sua interezza, la disciplina posta in via generale dallo Stato, ivi compresa la parte organizzativa concernente la attribuzione al Prefetto della competenza a provvedere in merito al rilascio della necessaria licenza.
Ora, a prescindere dal fatto che dall'art. 15, primo comma, dello Statuto speciale non si deduce che le circoscrizioni provinciali e, con esse gli organi ed enti pubblici che ne derivano, siano stati soppressi nell'ambito della Regione siciliana anche come ripartizione di decentramento statale (cfr. artt. 114 e 129 della Costituzione), deve ammettersi, in riferimento alla questione in esame, che lo Stato ha il potere di attribuire all'organo dell'amministrazione locale che ritiene più idoneo, anche nell'ambito della Regione siciliana, l'espletamento di compiti attinenti alle funzioni ad esso tuttavia spettanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, avente per oggetto "norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Trapani, con riferimento agli artt. 15 e 31 dello Statuto della Regione siciliana e 5 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1974.