Sentenza n. 145 del 1974
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SENTENZA N. 145

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1971 dal pretore di San Giovanni Rotondo nel procedimento penale a carico di Palladino Ruggero, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1972 dal pretore di San Giovanni Rotondo nel procedimento penale a carico di Delli Muti Vincenzo, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;

3) ordinanza emessa il 1 dicembre 1972 dal pretore di San Giovanni in Fiore nel procedimento penale a carico di Romano Antonio, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973;

4) ordinanza emessa il 14 maggio 1973 dal pretore di Rossano nel procedimento penale a carico di Allevato Mario, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Palladino Ruggero, imputato del reato di cui all'art. 25 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, per aver eseguito una sopraelevazione abusiva ad un suo fabbricato, il pretore di San Giovanni Rotondo, con ordinanza 24 novembre 1971, ha proposto, con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della citata legge n. 1684 del 1962, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica.

Secondo il giudice a quo, tale disposizione violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto conferirebbe all'ingegnere capo del genio civile, da ritenere agisca come ufficiale di polizia giudiziaria, la facoltà di compiere indagini tecniche, senza assicurare all'imputato, o all'indiziato di reato, quelle garanzie previste dagli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, garanzie attuabili in concreto con la nomina del difensore, ai sensi dell'art. 390 dello stesso codice.

L'ordinanza di rinvio assume inoltre che la norma impugnata sotto un diverso profilo potrebbe violare il diritto di difesa e il principio di eguaglianza in quanto, attribuendo all'ingegnere capo del genio civile la facoltà di esperire indagini di polizia, consentirebbe la citazione immediata di un determinato imputato a giudizio, con disparità di trattamento con altro imputato nei cui confronti quelle stesse indagini fossero svolte dal pretore, previo il necessario interrogatorio sui fatti oggetto dell'imputazione.

La dedotta questione, secondo il pretore, sarebbe rilevante anche se, in concreto, nel giudizio a quo non risulta che siano state espletate indagini da parte dell'ingegnere capo del genio civile, perché la rilevanza deve valutarsi ex ante, in relazione alla probabilità che l'accertamento tecnico intervenga ed abbia l'attitudine di incidere sulla definizione del giudizio.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata comunicata e pubblicata.

2. - Con altre due ordinanze, emesse il 23 maggio 1972 e il 1 dicembre 1972, rispettivamente nei procedimenti penali a carico di Delli Muti Vincenzo e Romano Antonio, lo stesso pretore di San Giovanni Rotondo e quello di San Giovanni in Fiore hanno proposto, con riferimento al solo art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 29, secondo comma, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico, senza assicurare all'indiziato di reato le garanzie previste dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

Negli stessi termini la questione é stata altresì proposta dal pretore di Rossano con ordinanza 14 maggio 1973 emessa nel procedimento penale a carico di Allevato Mario.

3. - Nel giudizio promosso con ordinanza 24 novembre 1971, é intervenuto dinanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.

La difesa dello Stato osserva che il vigente art. 225 del codice di procedura penale, nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, stabilisce che devono, nel caso delle indagini di polizia giudiziaria, osservarsi le norme sulla istruzione formale, comprese quelle relative alla assistenza dei difensori a determinati atti, tra cui gli accertamenti tecnici. Questa disposizione é, secondo l'Avvocatura, una norma generale di procedura, che si applica a tutte le indagini di polizia, anche a quelle previste da leggi speciali, a meno che queste, oltre all'attribuzione della competenza, non dispongano diversamente in ordine alle forme e al procedimento da seguire nel compimento delle attività istruttorie. Ora, poiché la norma impugnata non contiene alcuna disposizione del genere, l'Avvocatura ritiene che l'ingegnere capo del genio civile, nel compiere gli accertamenti di carattere tecnico di cui all'art. 29 della legge n. 1684 del 1962, deve attenersi alle regole poste dall'art. 225 c.p.p., ivi compresa quella fondamentale della nomina del difensore, e al rispetto delle formalità relative all'esecuzione delle perizie.

All'udienza di discussione la difesa dello Stato si é riportata alle proprie deduzioni scritte.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe sollevano una identica questione di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vanno pertanto riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Nelle ordinanze di rinvio si deduce che l'art. 29 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contrasterebbe con gli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione perché conferisce all'ingegnere capo del genio civile (che ha il compito di raccogliere e di trasmettere, all'autorità giudiziaria, con le sue deduzioni, le denunzie in materia di violazione di norme antisismiche) la facoltà di effettuare, se ne ravvisa la necessità, "ulteriori accertamenti di carattere tecnico", senza assicurare all'indiziato di reato le garanzie di difesa previste negli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

3. - La questione non é fondata.

Ritiene la Corte che le premesse da cui muovono le ordinanze di rimessione debbano essere senz'altro condivise: non può invero dubitarsi che, nel compiere gli accertamenti di carattere tecnico previsti dal citato art. 29, l'ingegnere capo del genio civile agisca come ufficiale di polizia giudiziaria (art. 221, ultimo comma c.p.p.), e che in tale qualità egli sia tenuto ad osservare nei confronti dell'indiziato di reato tutte le garanzie difensive a quest'ultimo spettanti in sede di indagini preliminari della polizia giudiziaria.

Da tali premesse, tuttavia, non può dedursi la illegittimità costituzionale della norma denunziata per il solo fatto che essa si limita ad attribuire al predetto funzionario il potere di compiere determinati atti istruttori, nulla prescrivendo in merito alla disciplina processuale da attuare per assicurare il rispetto di quelle garanzie. É evidente, infatti, che quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, senza stabilire le modalità di esercizio di tale potere, i relativi atti processuali vanno effettuati applicando le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per ciò che concerne la tutela dei diritti di libertà assicurati dalla Costituzione. Deve, pertanto, affermarsi, con riferimento alla norma impugnata, che "gli accertamenti di carattere tecnico", cui é autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno compiuti col rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale, e quindi con tutte le garanzie del diritto di difesa, secondo quanto risulta dall'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971, n. 62) e dall'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 148 dell'anno 1969.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di San Giovanni Rotondo, di San Giovanni in Fiore e di Rossano, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1974.