Sentenza n. 140 del 1974
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SENTENZA N. 140

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1972 dal tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Pichel Fiorella e Bernasconi Ettore, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - In un giudizio civile, promosso da Fiorella Pichel per la dichiarazione giudiziale della paternità di Ettore Bernasconi nei confronti di Fabio Pichel, - l'adito tribunale di Como - dovendo pronunziare sull'eccezione (del convenuto Bernasconi) di "improcedibilità dell'azione per nullità del decreto di ammissibilità emesso senza il rispetto del contraddittorio" - con ordinanza 17 febbraio 1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile - che, appunto, prevede il giudizio di delibazione sulla domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità - e, conseguentemente, dell'art. 275 del codice civile, contenente la previsione di sanzione per il caso dell'inammissibilità.

Ha indicato a parametri gli artt. 24 e 30, ultima parte, della Costituzione e ne ha motivato la prospettata violazione in base alla considerazione:

a) che il limite alla ricerca della paternità previsto dall'art. 274 impugnato, siccome di natura processuale, confliggerebbe con il principio della libertà dell'esercizio dell'azione (art. 24 Cost.), essendo, inoltre, incompatibile con la previsione dell'ultimo comma dell'art. 30 della Costituzione;

b) che la "necessarietà del contraddittorio, necessità della motivazione, reclamabilità del provvedimento" ecc. - quali affermate dalla Corte nella sentenza n. 70 del 1965 (dichiarativa dell'illegittimità soltanto parziale dell'art. 274 cit.) - implicherebbero, ormai, al di là di ogni ragionevole dubbio, la natura giurisdizionale e contenziosa del giudizio di delibazione; laddove solo il presupposto che il procedimento stesso avesse, invece, natura di "volontaria giurisdizione" aveva sorretto, nella motivazione della sentenza del 1965 citata, la conclusione della legittimità (con i correttivi anzidetti) del procedimento in questione;

c) che risulterebbe, infine, sacrificato il "diritto di difesa" - nell'ambito, appunto, della fase delibativa ex art. 274 del codice civile - in ragione della "sommarietà" del procedimento.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, l'ordinanza de qua ed aperto il giudizio innanzi alla Corte costituzionale, nessuna delle parti si é in questo costituita.

 

Considerato in diritto

 

1. - Posto che la Corte si é già pronunciata sulla legittimità costituzionale del giudizio di delibazione ex art. 274 cod. civ. - ritenendo (con la ricordata sentenza n. 70 del 1965) che esso, tra l'altro, assolve all'esigenza di "salvaguardare, in materia tanto delicata, i fondamentali diritti della persona dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria" - é da vedere se l'ordinanza di rinvio, nel riproporre il dubbio di legittimità del procedimento sopra indicato, adduca, in concreto, nuovi argomenti od, invece, si risolva in una mera richiesta di riesame.

Ora, per quanto attiene al primo ordine di rilievi svolti dal giudice a quo, deve, senz'altro, escludersene ogni carattere di novità, in quanto l'affermazione che il giudizio di delibazione concreti un limite processuale alla ricerca della paternità, non consentito dall'art. 30, ultimo comma, della Costituzione ed, inoltre, confliggente con il principio di libertà dell'azione, non va al di là di una (immotivata) critica alla sentenza n. 70 del 1965 citata. La quale, sul punto, ha, in effetti, già in contrario ritenuto che la previsione legislativa contenuta nell'art. 274 cod. civ. "non contrasta con il principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, né col riconoscimento del diritto di azione per la ricerca della paternità contenuto nell'art. 30 della Costituzione".

2. - Resta, pertanto, da vedere della fondatezza del successivo rilievo che, avendo, secondo il giudice a quo, la Corte "fondato il giudizio di legittimità della norma sul presupposto che la procedura ex art. 274 cod. civ. rientrasse tra quelle di volontaria giurisdizione", la relativa statuizione rimarrebbe priva del suo presupposto giustificativo, poiché la giurisprudenza ordinaria sarebbe, ora, piuttosto orientata nel senso di ritenere la natura contenziosa del procedimento in questione: e ciò proprio sulla base degli interventi correttivi operati sull'art. 274 citato, dalla Corte stessa con la sentenza n. 70 del 1965 più volte menzionata (poi recepiti nella legge 23 novembre 1971, n. 1047, "Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'art. 274 cod. civ."), in merito alla "necessarietà del contraddittorio, necessità della motivazione, reclamabilità del provvedimento" ed eliminazione del requisito della segretezza.

Il rilievo é privo di consistenza.

Che la Corte abbia fatto dipendere la legittimità del procedimento ex art. 274 cod. civ. dalla sua natura di "volontaria giurisdizione" é affermazione certamente inesatta: in quanto, invece, nella sentenza anzidetta, la Corte ha espressamente precisato di poter, in effetti, "prescindere dalla natura del procedimento".

In realtà, il punto cardine della sentenza n. 70 del 1965 - per cui, dati gli imposti requisiti (contraddittorio, motivazione del provvedimento ecc.), si ritenne di mantenere in vigore il procedimento delibativo in questione - é chiaramente rappresentato dalla considerazione della "riproponibilità", in ogni caso, "in base a nuovi elementi", della domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità.

Ora, tale "riproponibilità" per novità degli elementi offerti non é punto contraddetta dalla giurisprudenza ordinaria, anche quando, dalla affermazione della natura contenziosa del giudizio di delibazione, questa ritenga di inferire la formazione di un "giudicato": che, in ogni caso, trovasi espresso come un "giudicato limitato" o "giudicato sulle questioni di rito" o, comunque, "allo stato degli atti".

Restano, quindi, senz'altro ferme le considerazioni a suo tempo svolte dalla Corte.

3. - Né, a superare la conclusione che da tali considerazioni é stata tratta, vale l'ultimo rilievo dell'ordinanza di rinvio, in merito alla assunta violazione dell'art. 24 della Costituzione, per la "sommarietà" del procedimento delibativo.

Il vero é, infatti, che i cennati requisiti di "contraddittorio", "reclamabilità del provvedimento" e "riproponibilità della domanda in base ad elementi nuovi" costituiscono altrettanti canali attraverso i quali il "diritto di difesa" ha modo di trovare ingresso e sviluppo nel giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., sia pur compatibilmente con la struttura peculiare del giudizio stesso e con le esigenze che questo é volto a cautelare.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del codice civile, sollevata, dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 30, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1974.