ORDINANZA N. 137
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32, promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1970 dal tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fruzzetti Rossana ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in base all'assunto che esso non sarebbe stato presentato per la ratifica al Parlamento entro il termine stabilito dall'art. 6 d.lgt. 16 marzo 1946, n. 98;
che nel giudizio in assenza di altre parti é intervenuto in data 9 settembre 1970 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che della questione é stata disposta la trattazione in camera di consiglio.
Considerato che con sentenza n. 87 del 21 marzo 1974 questa Corte, accertato che il decreto legislativo sopra menzionato fu presentato alle Camere per la ratifica prima della scadenza del termine fissato dall'art. 6 del d.lgt.16 marzo 1946, n. 98 (e quindi ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32), ha già dichiarato non fondata la questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 87 del 21 marzo 1974
Arduino SALUSTRI - Cancelliere