ORDINANZA N. 135
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1971 dal pretore di Ispica nel procedimento civile vertente tra Padova Giovanni e Fiore Raffaele, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sotto il profilo che l'estensione dell'affitto a tutte le colture del fondo per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge e per quelli prorogati violerebbe il principio costituzionale per cui ogni cittadino e pertanto anche un concedente l'affitto di un fondo rustico ha pari dignità e diritto al lavoro e che ogni iniziativa economica privata non può svolgersi in guisa da recare danno a tale dignità;
che, secondo l'assunto del medesimo giudice, la proprietà privata, riconosciuta dalla Costituzione, verrebbe a subire sostanzialmente un esproprio senza un congruo indennizzo ed in assenza di motivi di interesse generale con conseguente mortificazione del risparmio investito dal concedente in fondi rustici come beni di produzione.
Considerato che nella specie non si ravvisano i presupposti richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto il giudice a quo non ha motivato in ordine alla rilevanza nel giudizio, il quale risulta essere possessorio, di una pronunzia relativa alla questione di costituzionalità della legge citata;
che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a quo perché motivi in merito alla rilevanza della questione di costituzionalità da esso sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Ispica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1974.