SENTENZA N. 134
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1972 dal pretore di Codigoro nel procedimento penale a carico di Marangon Leonilde, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di procedimento penale a carico di Marangon Leonilde (imputata del reato di cui all'art. 638, comma primo, c.p.), promosso a seguito di querela tempestivamente e ritualmente proposta dalla parte lesa, il pretore di Codigoro ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 c.p., nella parte in cui prevede la possibilità che per alcuni reati si proceda a querela di parte, assumendo che detta norma costituirebbe una deroga ai principi dell'officialità e della obbligatorietà dell'azione penale, per i quali tutti i reati dovrebbero essere perseguibili d'ufficio, e violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento che, in ordine all'assoggettamento al processo penale, la presentazione o meno della querela potrebbe determinare tra gli autori di identiche azioni criminose.
Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 9 novembre 1972, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 120 c.p. non potrebbe interferire nel corso dell'azione penale promossa nei confronti dell'imputata) ovvero - ove si ritenesse che essa sia stata sollevata dal pretore nella veste di pubblico ministero - inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato alla proposizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
La questione sarebbe comunque, a giudizio dell'Avvocatura, infondata nel merito.
Considerato in diritto
1. - Nell'ordinanza di rinvio si prospetta il dubbio che l'art. 120 del codice penale, nella parte in cui prevede che per alcuni reati si proceda a querela di parte anziché d'ufficio, sia in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 112 della Costituzione.
La norma impugnata costituirebbe una deroga ai principi dell'officialità e dell'obbligatorietà dell'azione penale onde tutti i reati dovrebbero essere perseguibili d'ufficio anche per evitare violazioni del principio di uguaglianza, attesa la differenza di trattamento fra autori dello stesso reato, a seconda che siano o non siano oggetto di querela.
2. - Si assume da parte dell'Avvocatura che la questione sarebbe stata sollevata dal pretore di Codigoro nella veste di pubblico ministero ed andrebbe conseguentemente dichiarata inammissibile.
Peraltro, come é stato affermato da questa Corte (v. sentenza n. 81 del 1972), il pretore, pur esercitando nella fase istruttoria determinate funzioni proprie del pubblico ministero, non perde la veste di organo giudicante, legittimato, come tale, a promuovere il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
3. - La questione é comunque inammissibile per difetto di rilevanza.
Risulta infatti dalla stessa ordinanza che essa é stata sollevata nel corso di un procedimento penale per il reato previsto dall'art. 638, comma primo, c.p. la cui perseguibilità é subordinata alla querela del soggetto offeso, e che la querela é stata nella specie tempestivamente proposta.
La decisione sulla legittimità costituzionale della norma impugnata non potrebbe avere pertanto alcuna rilevanza sulla definizione del giudizio in corso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1974.