Sentenza n. 132 del 1974
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SENTENZA N. 132

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1972 dal pretore di Benevento nel procedimento civile vertente tra Di Cerbo Clemente e Cilento Ferdinando, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Di Cerbo Clemente;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Franco Lener, per il Di Cerbo, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il pretore di Benevento, con ordinanza emessa l'8 marzo 1972 nel procedimento civile vertente tra Di Cerbo Clemente e Cilento Ferdinando, ha proposto questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale prevede, in caso di definizione di un giudizio con transazione, l'obbligo solidale di tutte le parti che hanno transatto di pagare gli onorari e le spese di cui gli avvocati e i procuratori, che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni, fossero ancora creditori per il giudizio stesso.

Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata non si armonizzi perfettamente con il precetto sancito nell'art. 3 della Costituzione, in base al quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali e con il successivo precetto, contenuto nello stesso articolo, che impone di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini. Al riguardo l'ordinanza di rimessione rileva che l'art. 68, pur conseguendo una finalità indubbiamente apprezzabile, quale é quella di salvaguardare la classe forense da eventuali intese tra le parti tendenti ad eludere le legittime pretese di compenso dei patroni, concede a questi ultimi, in considerazione esclusivamente della loro qualità professionale, un mezzo giuridico. per ottenere il pagamento del compenso che, data la sua eccezionalità, si risolve in un vero e proprio jus singulare in favore di una categoria di cittadini, che appare sproporzionato al perseguimento degli scopi voluti dalla legge e che comunque si traduce per gli altri cittadini, sforniti di una tutela analoga, in un trattamento più sfavorevole che, in definitiva, non appare razionalmente giustificato.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituito con deduzioni del 13 aprile 1972, l'avv. Clemente Di Cerbo, sostenendo la infondatezza della questione di legittimità proposta dal pretore di Benevento. In proposito egli osserva che, nel giudizio civile, per quanto attiene al regolamento delle spese, si stabilisce un rapporto processuale in cui il difensore acquista esso stesso qualità di parte, con la conseguenza che la responsabilità solidale del cliente e dell'avversario nei confronti del difensore in caso di transazione, non si risolverebbe in un trattamento privilegiato del professionista, ma confermerebbe il principio generale secondo il quale nessuno può disporre dei diritti altrui e farne oggetto di transazione. Dalla stessa qualità di parte, del resto, deriverebbe per il difensore l'obbligo solidale con le parti nei confronti dell'erario per le tasse del giudizio e della sentenza.

Nello stesso giudizio é intervenuto, ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione proposta con l'ordinanza in esame.

La difesa dello Stato ritiene che l'asserita disparità di trattamento non possa essere ipotizzata né con riguardo alla posizione dei condebitori solidali tra loro, perché tutti sarebbero egualmente esposti al rischio di essere chiamati a rispondere dell'intera obbligazione nei confronti dei difensori che abbiano partecipato al giudizio transatto, né con riferimento alla posizione degli avvocati e dei procuratori rispetto alle altre categorie di professionisti o di lavoratori autonomi, perché solo per i difensori sussiste concretamente il pericolo di essere privati, per effetto di un accordo transattivo tra le parti, della possibilità di conseguire la remunerazione che loro spetta.

Ne consegue, secondo l'Avvocatura, che il rafforzamento delle garanzie del creditore-avvocato, attraverso l'istituzione di un vincolo di solidarietà passiva tra le parti del processo, non solo non costituirebbe una ipotesi di irragionevole discriminazione di trattamento, ma risponderebbe, al contrario, alla giusta esigenza di tutelare gli interessi economici di una determinata categoria di lavoratori, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 3 della Costituzione.

All'udienza di discussione sia la parte privata che l'Avvocatura generale si sono rimesse ciascuna alle proprie deduzioni e conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

L'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, dispone che, quando un giudizio é definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori.

Secondo il pretore di Benevento, tale disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché creerebbe a favore di quei professionisti una situazione di privilegio nei confronti di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale i quali, per il pagamento di quanto loro dovuto, possono rivolgersi soltanto ai propri committenti, in base al rapporto negoziale.

La questione non é fondata.

Per esaminare il problema nei suoi termini concreti, occorre muovere dalla considerazione che il credito degli avvocati e dei procuratori per le loro prestazioni giudiziali si crea gradualmente nel corso e, per così dire, in seno allo stesso giudizio e, alla fine di questo, si consolida, per il difensore della parte vittoriosa, sull'importo delle spese e degli onorari di difesa cui, a norma dell'art. 91 c.p.c., la parte soccombente deve essere condannata. La relativa somma costituisce un apporto patrimoniale che di regola gli spetta di fatto, perché la parte che la riscuote é obbligata a versargliela; ma può spettargli anche di diritto nel caso che egli, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., abbia chiesto la distrazione delle spese in suo favore. In tal caso, e limitatamente al suo interesse, viene a crearsi un rapporto processuale diretto fra il difensore e la parte contraria, con conseguenze condizionate alla soccombenza di quest'ultima (sent. n. 31 del 1973). Tale rapporto, allorché la soccombenza si sia verificata, può perfino divenire autonomo, essendo ammesso che il difensore possa esperire gravami relativamente al capo che concerne la sua richiesta di distrazione delle spese e l'importo della loro liquidazione.

Tutto ciò premesso, appare ovvio che l'aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere una sua tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite addivenendo ad una transazione; tanto più che questa deve normalmente coprire tutta l'area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti.

Se l'accordo fra queste non comprendesse anche tali rapporti, alla cui definizione sono interessati i difensori, é ovvio che costoro potrebbero esserne danneggiati. Ed é proprio per prevenire ogni pericolo di danno che la norma denunciata pone, in caso di transazione della lite, a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà, l'obbligo del pagamento delle spese e degli onorari, derogando al principio contrattuale che il compenso é dovuto solo dalla parte che si avvale della prestazione d'opera intellettuale del difensore.

La giurisprudenza ha esattamente individuato il carattere eccezionale dell'art. 68 del r.d. n. 1578 del 1933, traendone le necessarie conseguenze sul piano della interpretazione: tuttavia, la natura di jus singulare della norma impugnata non implica che essa non sia fondata su principi di razionalità e di giustizia. Nel caso in esame, infatti, appare evidente che l'art. 68, lungi dal creare un ingiusto privilegio, si limita a garantire i professionisti legali da un evento, quello di un accordo fra le parti, che possa lasciarli insoddisfatti dei compensi loro dovuti. In questa ipotesi si verificherebbe un danno ingiusto soprattutto per i difensori delle parti meno abbienti i quali proprio a causa della transazione, potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel recupero dei loro crediti professionali.

Può concludersi, in base alle ragioni esposte, che la situazione degli avvocati e dei procuratori, per ciò che concerne il pagamento dei compensi per le loro prestazioni in sede giudiziale, ha aspetti di peculiarità che oggettivamente la differenziano dalla situazione di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale in ordine alla corresponsione della remunerazione loro dovuta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità' costituzionale dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, questione proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal pretore di Benevento in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1974.