ORDINANZA N. 126
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 113, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dal pretore di Viadana nel procedimento penale a carico di Fornasari Libero, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 30 aprile 1973 dal pretore di Morbegno nel procedimento penale a carico di Bonini Lauro ed altri, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;
3) ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Garavini Luciano, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe indicate, dei pretori di Viadana, di Morbegno e del tribunale di Forlì é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 113, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 1, capoverso, 3, primo comma,27, terzo comma, 70 e 102 della Costituzione;
ritenuto che la norma impugnata é stata espressamente abrogata con legge 27 dicembre 1973, n. 993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1974.
Considerato che secondo la comune giurisprudenza di questa Corte é necessaria la restituzione degli atti ai rispettivi giudici per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello Jus superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Viadana, al pretore di Morbegno e al tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1974.