Sentenza n. 124 del 1974
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SENTENZA N. 124

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale, dell'art. 138 del codice stradale, e degli artt. 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1972 dal tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di Melaragno Attilio, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di Melaragno Attilio il tribunale di Montepulciano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317, 138 codice stradale e 589, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Osserva il giudice a quo che un'ingiustificata disparità di trattamento si verificherebbe, in correlazione al citato art. 589 c.p., qualora determinate violazioni del codice stradale, a prescindere dal fatto che siano state depenalizzate o meno, siano conciliabili in via amministrativa, giacché per quelle non oblaibili si verificherebbe l'assorbimento nella pena maggiore, comminata per l'omicidio colposo, mentre per le altre, ove l'interessato abbia provveduto al pagamento nelle vie brevi, si verificherebbe un concorso di sanzioni, con ingiustificato aggravamento della pena.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 17 luglio 1972, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

In rito viene rilevato che l'impugnato art. 138 del codice stradale disciplina l'oblazione delle contravvenzioni non depenalizzate, mentre all'imputato sono state addebitate le violazioni degli artt. 109 e 102 del codice stradale, ormai depenalizzate; vi sarebbe quindi un difetto di rilevanza nella questione prospettata.

Nel merito la difesa dello Stato nega che l'art. 589, secondo comma, c.p. configuri un'ipotesi di reato complesso, di cui all'art. 84 c.p., giacché, perché possa applicarsi tale norma, occorrerebbe che gli elementi aggiuntivi del reato base costituissero titoli autonomi di reato, il che non si potrebbe verificare specie dopo che la legge n. 317 del 1967 ha depenalizzato molte contravvenzioni al codice stradale.

Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, la questione appare infondata.

 

Considerato in diritto

 

La Corte é chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza il combinato disposto degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317, e 589, secondo comma, del codice penale, secondo cui in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale le somme pagate a titolo di conciliazione amministrativa sono escluse dall'assorbimento nella pena più grave, comminata per l'omicidio, con conseguente ingiustificato aggravio delle sanzioni per chi abbia effettuato l'oblazione.

Va respinta, in via preliminare, l'eccezione di irrilevanza sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato. E vero che le contravvenzioni ascritte all'imputato nel giudizio innanzi al tribunale di Montepulciano sono state depenalizzate e che l'art. 138 codice stradale concerne la conciliazione amministrativa di quelle sanzionate penalmente, tuttavia tale norma é denunciata non autonomamente, ma soltanto in quanto richiamata dall'impugnato art. 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317; disposizione, quest'ultima, concernente il pagamento oblativo in misura ridotta delle sanzioni depenalizzate, razionalmente riferibile al giudizio pendente innanzi al giudice a quo.

Nel merito la questione non può essere accolta.

L'ordinanza di remissione si fonda sul presupposto che l'art. 589, secondo comma, c.p., nel prevedere l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, integri un'ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.). Solo in relazione a tale configurazione potrebbe prospettarsi la questione sollevata dal tribunale di Montepulciano, assumendosi che le sanzioni meno gravi siano assorbite nella pena più grave. Peraltro secondo la comune interpretazione della dottrina e della giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questa Corte, nell'ipotesi dell'art. 589, secondo comma, c.p. non si ha reato complesso ma concorso di reati. Invero mancano gli elementi costitutivi previsti dall'art. 84 c.p., giacché la condotta descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo qualificato dalle violazioni di altre norme che non costituiscono necessariamente, di per sé, autonomi reati. Questa conclusione, emergente anche dalla formulazione originaria della norma, é oggi ulteriormente confermata dalla natura meramente amministrativa delle sanzioni irrogate per molte violazioni alle regole sulla circolazione stradale, che rende inconcepibile il richiamo all'art. 84 del codice penale.

Essendo infondato il presupposto giuridico da cui muove l'ordinanza di remissione, viene meno ogni dubbio in ordine alla legittimità delle norme denunciate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), e 589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Montepulciano in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1974.