Sentenza n. 123 del 1974
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SENTENZA N. 123

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304 ter, terzo e quarto comma, e 334 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1972 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Innamorato Francesco ed altri, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 17 giugno 1972 nel procedimento penale a carico di Innamorato Francesco ed altri, ha proposto questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 334, 304 ter, terzo comma, e 304 ter, quarto comma, del codice di procedura penale in tema di perquisizione domiciliare. Tali norme sarebbero in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 14 della Costituzione, perché non prevedono che alle operazioni di perquisizione debba assistere il difensore dell'imputato: questi, in sostanza, dovrebbe essere preavvisato del compimento dell'atto istruttorio, nei casi in cui non ostino ragioni di urgenza o di segretezza; altrimenti, dovrebbe essere avvisato della perquisizione domiciliare successivamente all'accesso sul luogo, ma prima dell'inizio delle operazioni, previa sospensione, eventualmente, delle operazioni stesse.

Nei casi di assoluta urgenza, poi, la perquisizione, secondo il giudice a quo, potrebbe essere compiuta senza preavviso o avviso al difensore, purché ai sensi dell'art. 304 ter, quarto comma, siano indicate nel verbale, con adeguata motivazione, le ragioni della deroga alle norme ordinarie.

L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata come per legge. Poiché nessuna delle parti si é costituita, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, la causa viene decisa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il pretore di Torino propone alla Corte cinque questioni di legittimità costituzionale concernenti norme in materia di perquisizione domiciliare, poiché ritiene che esse violino gli artt. 24, secondo comma, e 14 della Costituzione.

Più precisamente la denunzia investe i seguenti articoli del codice di procedura penale:

a) l'art. 334, nella parte in cui non prevede che debba esser dato all'imputato un avvertimento circa il diritto che gli compete di farsi assistere da un difensore;

b) lo stesso art. 334, nella parte in cui limita il diritto dell'imputato di farsi assistere o rappresentare da persona che sia sul posto, escludendo il difensore, che non vi si trovi, ma sia prontamente reperibile in un congruo lasso di tempo;

c) l'art. 304 ter, terzo comma, nella parte in cui non prevede che, dopo l'accesso dell'ufficio, ma prima dell'inizio delle operazioni, quando non ostino ragioni di urgenza e la cosa sia concretamente possibile, sia dato avviso al difensore, con fissazione del termine, anche ad horas, in cui le operazioni di perquisizione devono iniziare;

d) l'art. 304 ter, terzo comma, nella parte in cui non prevede che occorre dare preavviso al difensore, quando non ostino ragioni di urgenza o di segretezza;

e) l'art. 304 ter, quarto comma, nella parte in cui non comprende la perquisizione domiciliare nel novero degli atti per i quali occorre motivare in verbale, a pena di nullità, la ragione di assoluta urgenza per la quale viene omesso l'avviso al difensore.

Sebbene l'ordinanza di rinvio deduca anche la violazione dell'art. 14 della Costituzione, le questioni, nei termini in cui sono state proposte, riguardano esclusivamente la violazione del diritto di difesa e non incidono in alcun modo sulla tutela costituzionale del domicilio.

Esse, comunque, risultano tutte non fondate.

2. - L'art. 334 c.p.p. prescrive che all'imputato, o a colui che abita o possiede il luogo in cui é eseguita una perquisizione domiciliare, sia consegnata, prima dell'inizio delle operazioni, copia del decreto con il quale é stato disposto l'atto istruttorio e che gli venga rivolto invito orale di assistervi o di farsi rappresentare da persona che sia sul posto. E evidente che tale persona, qualora vi si trovi, può essere anche il difensore dell'imputato: ogni precisazione al riguardo appare del tutto fuori luogo, giacché non é neppure concepibile che un incarico, che può essere conferito a qualsiasi cittadino, come quello dell'assistenza o della rappresentanza alle operazioni di perquisizione, non possa essere commesso al difensore dell'imputato.

É, pertanto, destituita di ogni fondamento la prima delle questioni proposta dal giudice a quo: l'art. 334, infatti, non tanto esclude che possa essere dato all'imputato l'avvertimento che egli ha diritto di farsi assistere dal difensore, quanto piuttosto limita la categoria dei soggetti, da cui l'interessato può farsi assistere o rappresentare, alle persone che siano "sul posto".

3. - La legittimità di tale limitazione é contestata dal pretore di Torino, con le questioni indicate alle lettere b), c) e d), che possono essere esaminate congiuntamente perché muovono tutte dalla medesima premessa.

Esse in sostanza postulano che non tutte le perquisizioni domiciliari abbiano le stesse caratteristiche di urgenza o di riservatezza e che per tutte sia comunque possibile, dopo l'accesso dell'ufficio, ma prima dell'inizio delle operazioni di perquisizione, attendere il tempo necessario per effettuare le ricerche o le notifiche volte ad assicurare, con la presenza e l'assistenza di un difensore, la tutela del diritto di difesa.

In ordine a tali considerazioni, deve rilevarsi che la perquisizione é atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perché ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa.

Né essa perde le sue caratteristiche dopo che l'autorità che vi procede ha raggiunto il luogo in cui si sospetta che ci siano cose pertinenti al reato o che possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di altra persona indiziata od evasa (art. 332): é appena il caso di precisare che una pausa nello svolgimento delle operazioni di perquisizione, nonostante ogni oculata vigilanza, può rendere più agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione e l'occultamento degli oggetti da sequestrare.

Del resto, tali vicende sono state espressamente considerate, come fattori di turbamento delle operazioni, dal legislatore che ha giustamente disposto apposite cautele. Il terzo e il quarto comma dell'art. 334 c.p.p. prescrivono infatti che il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facoltà di disporre che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte; egli inoltre può ordinare che esse non si allontanino prima del compimento delle operazioni e, in difetto, che siano trattenute o ricondotte con la forza sul posto.

La disciplina dei poteri del giudice nelle perquisizioni, della cui legittimità qui non si discute, si risolverebbe, nel caso in cui si consentisse l'interruzione delle operazioni in attesa del difensore dell'imputato o indiziato di reato, in una rilevante limitazione della libertà di movimento di tutte le altre persone nei confronti delle quali il magistrato ritenesse di dover adottare i provvedimenti contemplati nella norma in esame, i quali, proprio per la loro durata, potrebbero risultare di assai dubbia legittimità.

4. - Per quanto riguarda l'ultima questione, indicata alla lettera e), é da rilevare come non può meritare censura la norma che non prevede l'obbligo della motivazione dell'urgenza e dell'esonero del preavviso per un atto processuale, quale la perquisizione, che, per quanto si é detto, é, per sua natura, sempre urgente ed esclude ogni preventiva notizia relativa al suo compimento.

In conclusione, la garanzia del diritto di difesa nelle perquisizioni domiciliari trova, nella vigente normativa, dei limiti che scaturiscono dalla stessa natura e funzione dell'atto istruttorio: comunque, nella relativa disciplina, il legislatore, nel conflitto fra due esigenze costituzionalmente rilevanti, (nella specie: difesa processuale del cittadino e tutela della collettività dal delitto) ha un margine di discrezionalità che restringe il controllo di costituzionalità alla sola razionalità della soluzione adottata.

E questa, nel caso, appare rispondente alle ragioni che dovevano ispirare l'azione legislativa e alle finalità che essa si riprometteva di perseguire.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 334, 304 ter, comma terzo, e 304 ter, comma quarto, del codice di procedura penale, proposte, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 14 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1974.