ORDINANZA N. 115
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Scaglione Nicola, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;
2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Olivo Rosario e Aiello Raffaele, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale (recanti norme conformi per l'assunzione di determinati testimoni nella fase istruttoria e nella fase dibattimentale).
Considerato che, con sentenza n. 76 del 1968, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 356, primo comma, del codice di procedura penale.
Rilevato altresì che il fondamento dell'impugnato art. 453, terzo comma, del codice di procedura penale poggia sugli stessi presupposti che stanno a base del disposto dell'art. 356 e che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 76 del 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1974.