ORDINANZA N. 95
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1971 dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul ricorso di Giardina Aldo e Marco contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1971 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, sul ricorso di Aldo e Marco Giardina contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui esclude che l'indennità di buonuscita spetti al coniuge superstite non avente diritto a pensione indiretta o in mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
che davanti a questa Corte non si é costituita nessuna delle parti e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che secondo il giudice a quo le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 36 della Costituzione perché l'indennità di buonuscita avrebbe il carattere di retribuzione differita per fini previdenziali e perché quindi nelle dette due ipotesi verrebbe tolta dal patrimonio del lavoratore di cui sarebbe entrata a far parte, e dette norme violerebbero altresì, l'art. 3 della Costituzione per ciò che, messe a raffronto con l'art. 2122 del codice civile, darebbero luogo in danno del personale dello Stato ad una disparità di trattamento razionalmente non giustificabile;
che le questioni come sopra proposte sono state già esaminate da questa Corte e sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 82 del 1973;
che con l'ordinanza de qua le questioni non sono state prospettate sotto nuovi profili ed a sostegno di esse non sono stati portati nuovi argomenti, e che pertanto non ricorrono ragioni perché la Corte debba o possa mutare il precedente avviso.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui é esclusa la spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno, e ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe, e già dichiarate non fondate con la
Arduino SALUSTRI - Cancelliere