Ordinanza n. 95 del 1974
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ORDINANZA N. 95

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI   

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1971 dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul ricorso di Giardina Aldo e Marco contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1971 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, sul ricorso di Aldo e Marco Giardina contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui esclude che l'indennità di buonuscita spetti al coniuge superstite non avente diritto a pensione indiretta o in mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;

che davanti a questa Corte non si é costituita nessuna delle parti e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che secondo il giudice a quo le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 36 della Costituzione perché l'indennità di buonuscita avrebbe il carattere di retribuzione differita per fini previdenziali e perché quindi nelle dette due ipotesi verrebbe tolta dal patrimonio del lavoratore di cui sarebbe entrata a far parte, e dette norme violerebbero altresì, l'art. 3 della Costituzione per ciò che, messe a raffronto con l'art. 2122 del codice civile, darebbero luogo in danno del personale dello Stato ad una disparità di trattamento razionalmente non giustificabile;

che le questioni come sopra proposte sono state già esaminate da questa Corte e sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 82 del 1973;

che con l'ordinanza de qua le questioni non sono state prospettate sotto nuovi profili ed a sostegno di esse non sono stati portati nuovi argomenti, e che pertanto non ricorrono ragioni perché la Corte debba o possa mutare il precedente avviso.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui é esclusa la spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno, e ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe, e già dichiarate non fondate con la

sentenza n. 82 del 1973

.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1974.