Sentenza n. 92 del 1974
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SENTENZA N. 92

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pedrini Adriano, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa il 6 aprile 1972, nel corso del procedimento penale a carico di Pedrini Adriano, il giudice istruttore presso il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 369 c.p.p., il quale, a differenza di quanto dispone l'articolo 372 c.p.p. per i difensori delle parti private, non assegna alcun termine al p.m. per formulare le conclusioni alla fine dell'istruttoria formale.

Si assume nell'ordinanza di rinvio che la mancata previsione di tale termine creerebbe, tra accusa e difesa, una disparità di trattamento nell'esercizio dei rispettivi poteri nel processo penale, che non sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale e dalle funzioni assegnate al p.m., con conseguente violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Il contrasto con le altre norme deriverebbe poi dal fatto che l'assenza del predetto termine mentre, da un lato, finirebbe per porre lo svolgimento del processo alla mercé del p.m. arrecherebbe, dall'altro, un indiscutibile pregiudizio all'interesse dell'imputato ad una sollecita definizione del procedimento, intesa quale ulteriore specificazione del diritto di difesa.

La rilevanza della questione si puntualizzerebbe, infine, nel fatto che essendo ormai completata l'istruttoria il giudice a quo si trova nella necessità di dover trasmettere gli atti al p.m. ai sensi della norma impugnata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Questa Corte é chiamata a decidere se contrasti o meno con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, l'art. 369 c.p.p., che non assegna alcun termine al pubblico ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria formale, anche in considerazione del fatto che l'art. 372 c.p.p. assegna ai difensori, dopo il deposito in cancelleria degli atti e documenti del processo con le conclusioni del p.m., il termine di cinque giorni, decorrente dalla notifica del deposito, per la presentazione di memorie e istanze.

2. - La questione é da dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza.

Invero essa é stata sollevata ancor prima della trasmissione degli atti al p.m., quando - cioè - l'inosservanza da parte del medesimo del termine di cinque giorni (che, secondo quanto risulta dall'ordinanza, dovrebbe essergli imposto a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in esame, in correlazione con quello stabilito dall'art. 372 c.p.p. per il difensore delle parti private) era ancora meramente ipotetica ed eventuale.

É evidente pertanto che la sua risoluzione non potrebbe esplicare alcun effetto sul compito devoluto al giudice a quo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1974.