SENTENZA N. 90
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino - Alto Adige 14 luglio 1973, riapprovata il 14 settembre 1973, recante "Provvidenze per favorire la partecipazione degli emigrati alla consultazione elettorale dell'autunno 1973", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 3 ottobre 1973, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Massimo Severo Giannini, per la Regione Trentino - Alto Adige.
Ritenuto in fatto
Con tempestivo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri, debitamente autorizzato e rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Trentino - Alto Adige, nel testo già rinviato dal Governo statale e riapprovato nella seduta del 14 settembre 1973, con la quale si attribuisce una indennità per mancato guadagno di lire 20.000 ai cittadini emigrati all'estero, che abbiano esercitato il diritto elettorale attivo nelle elezioni regionali dell'autunno 1973, chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 4, 5, 6 e 25 dello Statuto regionale di cui al t.u. 31 agosto 1972, n. 670.
Secondo il ricorso, infatti, la potestà legislativa accordata alla Regione dall'art. 25 del citato t.u. é limitata alla disciplina del procedimento elettorale, nel quale non rientrerebbe l'erogazione di una siffatta indennità, che, d'altra parte non rientra neppure nell'ambito delle altre materie contemplate negli artt. 4 e 5 dello stesso testo unico.
Al riguardo si richiama la sentenza di questa Corte n. 39 del 1973 con la quale é stata dichiarata illegittima analoga legge della Regione Puglia.
Resiste al ricorso la Regione Trentino - Alto Adige, il di cui patrocinio mediante contro ricorso depositato il 29 ottobre 1973, chiede che il ricorso venga dichiarato infondato, eccependo, in sostanza, quanto segue:
a) la sentenza n. 39 del 1973 non può essere invocata nella fattispecie, perché pronunciata nei confronti di regione a statuto ordinario ed in materia di elezioni politiche statali;
b) la corresponsione di un modesto rimborso all'elettore, il quale, per esercitare il proprio diritto rientra dall'estero é soltanto un incentivo all'esercizio di quel diritto e, come tale, costituisce una semplice modalità attinente alla organizzazione del procedimento delle elezioni, rientrante nelle attribuzioni conferite alla Regione dall'art. 25 del t.u. n. 670 del 1972.
Considerato in diritto
Col ricorso di cui in epigrafe la Corte é chiamata a decidere se la legge regionale Trentino - Alto Adige del 14 settembre 1973 - che prevede l'attribuzione di un'indennità di lire 20.000 ai cittadini emigrati all'estero i quali abbiano partecipato alle elezioni regionali dell'autunno 1973 - contrasti o meno con gli artt. 4, 5, 6 e 25 dello Statuto, per avere esorbitato dalla competenza legislativa regionale.
L'illegittimità denunziata non sussiste.
Va innanzitutto dichiarata l'estraneità della norma impugnata all'ambito di applicazione degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto (nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), come riconosciuto espressamente anche dalla Regione e come emerge dalle chiare attribuzioni di competenza formulate in dette previsioni. Il conferimento alla Regione della potestà legislativa in materia elettorale risulta invece disciplinato dall'art. 25 dello Statuto. Tale disposizione, mentre fissa i principi fondamentali delle elezioni regionali (sistema proporzionale, suffragio universale diretto e segreto, ripartizione del territorio nei due collegi provinciali, numero dei consiglieri, ecc.), rinvia per il resto alla più dettagliata regolamentazione da emanarsi "con legge regionale". É pur vero che il d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50, contenente disposizioni per l'attuazione dello Statuto, regola l'esercizio del diritto di voto disciplinando esaurientemente la materia in esame. Ciò non esclude tuttavia la potestà della Regione di stabilire ulteriori norme, di carattere integrativo, esercitata, come nella specie, con il disegno di legge impugnato. Quest'ultimo appare in armonia con il principio costituzionale che proclama "dovere civico" l'esercizio del diritto di voto (art. 48 Cost.), e con le varie leggi dello Stato che al fine di facilitare l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del Paese hanno previsto notevoli facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati per motivi di lavoro che rimpatriano per esercitare il diritto di voto (art. 117 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, esteso alle elezioni regionali ed amministrative con legge 26 maggio 1969, n. 241). Ulteriori agevolazioni a titolo di indennizzo o di sussidio sono state adottate dalla legge della Regione Sardegna 7 maggio 1965, n. 14, a favore degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.
In tale contesto normativo si inserisce la legge regionale impugnata, concedendo un'indennità forfetaria secondo regole generali che impediscono qualsiasi discriminazione. Né contrasta con il divieto, stabilito dalle leggi dello Stato e penalmente sanzionato, di elargire denaro o altri beni nella giornata elettorale e nella settimana che la precede. Invero l'articolo 95 del citato t.u. n. 361 del 1957, successivamente esteso alle consultazioni elettorali amministrative, assolve a tutt'altra funzione, essendo diretto ad impedire ogni illecita pressione sulla libera volontà dell'elettore, e rimane pienamente operante anche nelle elezioni regionali del Trentino - Alto Adige (art. 54 della legge regionale 18 gennaio 1964, n. 23).
Per quanto concerne infine la sentenza di questa Corte n. 39 del 1973, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, recante norme sulla assistenza ai lavoratori pugliesi rientrati in occasione della consultazione elettorale del 7 - 8 maggio 1972, é sufficiente rilevare che quella legge operava in un campo ben diverso, incidendo sulla disciplina delle elezioni politiche, in ordine alle quali "nessuna potestà legislativa o amministrativa spetta alle Regioni". Pur tuttavia in tale occasione la Corte ebbe ad auspicare che l'indirizzo diretto a favorire gli emigrati per ragioni di lavoro potesse essere attuato nella misura massima possibile, s'intende da parte degli organi competenti nell'ambito delle rispettive potestà.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino - Alto Adige riapprovata il 14 settembre 1973, recante provvidenze per favorire la partecipazione degli emigrati alla consultazione elettorale regionale dell'autunno 1973, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1974.