SENTENZA N. 89
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 maggio 1958, per le industrie petrolifere, e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per le aziende commerciali, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Equizi Paolo e la società Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA), iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della società CLASA;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Sergio Cersosimo, per la società CLASA, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Paolo Equizi chiamava in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, la s.p.a. Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA) e ne chiedeva la condanna al pagamento di differenze di retribuzioni, assumendo che, durante il servizio prestato alle dipendenze di tale società, era stato per errore inquadrato nel settore del commercio, anziché in quello dell'industria petrolifera.
Il tribunale riteneva, nella specie, applicabili le norme contrattuali di cui al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, relative a tale secondo settore. In particolare, osservava che il contratto collettivo 29 maggio 1958 - che, come risulta dalla sua intitolazione, disciplina il rapporto di lavoro fra le aziende che eserciscono l'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione dei prodotti petroliferi e i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) aveva formato oggetto di precisazione in una dichiarazione aggiuntiva (anch'essa resa efficace erga omnes con il citato d.P.R.), che escludeva, fra l'altro, dalla dizione "distribuzione dei prodotti petroliferi" le aziende che esercitano il commercio di tali prodotti di produzione altrui, "ma non titolari di depositi costieri".
Rilevato, da un lato, che la ditta convenuta, titolare di due depositi costieri, era compresa nel suddetto contratto, e, dall'altro, che, quale azienda commerciale, era sottoposta anche alla disciplina del contratto collettivo per il settore del commercio 28 giugno 1958, reso efficace erga otrines con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, il tribunale sollevava, con ordinanza del 15 giugno 1971, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
- dei due citati d.P.R. (n. 847 del 1961 e n. 481 del 1962), in quanto si applicano alla categoria dei lavoratori dipendenti da aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui e siano titolari di depositi costieri, in riferimento agli artt. 3, 39 e 76 Cost., nonché alla stregua dei principi affermati con sentenza n. 106 del 1963 di questa Corte in analoga questione;
- del d.P.R. n. 847 del 1961 per l'industria petrolifera, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost., avrebbe operato una discriminazione ai fini dell'applicabilità del contratto - in dipendenza di un dato puramente geografico tra imprese titolari di depositi costieri e imprese titolari di depositi interni, non soggetti a permanente sorveglianza doganale.
2. - Dinanzi a questa Corte, con atto depositato il 29 gennaio 1972, si é costituita la società, la quale chiede che le disposizioni suddette siano dichiarate illegittime.
Pur escludendo che i contratti collettivi di cui ai due d.P.R. in esame siano applicabili alla società, la difesa di questa osserva che, in ossequio al principio dell'autonomia e della libertà sindacale, riaffermati nella sentenza n. 106 del 1963 di questa Corte, il legislatore non avrebbe potuto renderli entrambi efficaci erga omnes; e, dopo aver richiamato la definizione di deposito costiero di cui all'art. 44 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1303 (c.d. legge petrolifera), fa presente che il possesso di un deposito di tal genere non sarebbe indice del carattere industriale di un'azienda.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto con atto depositato il 13 marzo 1972, solo per quanto riguarda la seconda questione, concernente il d.P.R. n. 847 del 1961, chiedendo che la medesima sia dichiarata non fondata.
Al riguardo l'Avvocatura osserva che stipulare contratti che vincolino alcune aziende e non altre rientra nell'autonomia delle parti contraenti; e che, comunque, nella dichiarazione aggiunta al contratto de quo sarebbero stati manifestati i motivi dell'estensione di questo alle aziende distributrici che, essendo titolari di depositi costieri, avrebbero la tipica attrezzatura e organizzazione delle aziende industriali del settore.
3. - Con memoria depositata il 18 gennaio 1974, la difesa della società CLASA insiste nelle sue conclusioni e prende atto che l'Avvocatura generale dello Stato ha limitato l'area del suo intervento, sostenendo l'infondatezza della questione quanto alla disparità di trattamento tra imprese titolari di depositi costieri e quelle con depositi interni non soggetti a permanente sorveglianza doganale.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di Napoli, in una causa per differenza di retribuzioni, promossa da un prestatore d'opera che assumeva di essere stato per errore inquadrato nel settore del commercio, anziché in quello dell'industria petrolifera, sollevava questione di legittimità costituzionale dei d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, e 2 gennaio 1962, n. 481, che attribuiscono efficacia erga omnes, rispettivamente, al contratto collettivo 29 maggio 1958 e al contratto collettivo 28 giugno 1958: questo per attività commerciale, quello per attività industriale e - allorché l'impresa disponga di depositi costieri o di depositi interni sottoposti a permanente vigilanza doganale - anche per attività di distribuzione.
Il giudice a quo, convinto che dovesse applicarsi il contratto dell'industria, denunciava, per altro, la violazione degli artt. 3,39 e 76 della Costituzione, richiamandosi alla sentenza n. 106 del 1963
di questa Corte.
Non ricorre, pertanto, la violazione dei precetti costituzionali invocati.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere