Sentenza n. 84 del 1974
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SENTENZA N. 84

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOM DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1971 dal tribunale di San Remo nel procedimento civile vertente tra Calestani Amalia, Calestani Caterina e Calestani Giorgio, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento civile promosso da Amalia e Caterina Calestani contro Giorgio Calestani, rispettivamente eredi e legatario ex lege (quale coniuge superstite) di Teresa Acquarone, ed avente ad oggetto la domanda di commutazione dell'usufrutto uxorio, il tribunale di San Remo sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Premetteva che per effetto della vocazione legale del coniuge superstite all'usufrutto di una quota di eredità, viene a costituirsi una comunione incidentale di godimento tra detto coniuge, titolare di un diritto reale, e gli eredi investiti della piena proprietà delle quote, e che, in conseguenza della commutazione, si verifica lo scioglimento dell'anzidetta comunione ereditaria.

E rilevava che le norme denunciate determinano una deroga al generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una quota in natura o, comunque, comprendente una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione della quota (artt. 718 e 728 del codice civile).

Si avrebbe, pertanto, "una ingiustificata disparità di trattamento del coniuge rispetto agli altri partecipanti alla comunione ereditaria", che si trovano nella stessa sua situazione.

E quel trattamento risulterebbe altresì differenziato, se messo a raffronto con l'altro riservato allo stesso coniuge superstite quando sia beneficiato di un legato di usufrutto (e nei cui confronti non é esercitabile la facoltà di commutazione), e ad ogni altra persona estranea alla famiglia del testatore e beneficiata da un legato di usufrutto, la quale ha diritto di conseguirlo in natura.

Per il tribunale di San Remo, infine, tale disparità di trattamento sarebbe priva di una obiettiva giustificazione. Non é necessario fare ricorso alla commutazione perché abbia tutela, rispetto alla comunione ereditaria, l'esigenza di eliminare il concorso di un diritto di usufrutto e di un diritto di proprietà sullo stesso bene, e ciò in quanto quello scopo può essere conseguito anche nell'ambito di un normale contratto di divisione o giudizio divisorio. E poi sotto alcun profilo sembra giustificato il differente trattamento dell'anzidetto coniuge rispetto a quello beneficiato da un legato di usufrutto e al soggetto estraneo che di analogo diritto fosse investito.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.

Davanti a questa Corte non si é costituita alcuna delle parti e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

La trattazione della causa ha pertanto avuto luogo in camera di consiglio a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Considerato in diritto

 

1. - Ad avviso del tribunale di San Remo (ordinanza del 30 aprile 1971) la norma degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, relativa ai modi in cui possono essere soddisfatti i diritti del coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con figli legittimi e naturali, violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento del detto coniuge sia rispetto agli altri partecipanti alla comunione ereditaria, che nei confronti dello stesso coniuge superstite o di ogni altro soggetto estraneo alla famiglia del testatore che sia destinatario di un legato di usufrutto.

La questione così proposta non é fondata.

2. - Pur essendo la facoltà di soddisfare le ragioni ereditarie in uno dei modi previsti dall'art. 547, comma primo, riconosciuta solo agli eredi e non anche al coniuge usufruttuario ex lege, c'é da tenere presente che gli eredi e l'usufruttuario non si trovano in una situazione di fatto e giuridica identica o assimilabile nella considerazione normativa: il coniuge superstite, infatti, ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità, e a differenza di quel che si ha per gli eredi non gli é quindi devoluta una quota dell'eredità in piena o nuda proprietà. Le norme, in cui tale disciplina é consacrata, e che sono il riflesso di determinate ragioni di politica legislativa, non costituiscono oggetto della presente impugnativa. Appare per ciò del tutto logico e conseguenziale, e comunque non irrazionale, che alle posizioni giuridiche degli eredi e del coniuge superstite, pur nell'ambito della stessa comunione incidentale di godimento, rispettivamente si accompagni o meno la spettanza del detto diritto di commutazione. Giova, poi, al riguardo, rilevare che il coniuge nei cui confronti possa essere o venga operata la commutazione, in sostanza non é costretto a subire alcun danno patrimoniale, non potendo i diritti che, d'accordo o giudizialmente, gli sono riconosciuti non essere considerati equivalenti al diritto all'usufrutto di una quota di eredità spettantegli originariamente per legge.

3. - Non ricorre, d'altra parte, l'asserita seconda ragione di contrasto con l'art. 3.

É innegabile, posto che agli eredi non spetta la facoltà di commutazione de qua nei confronti dei legatari di usufrutto (coniuge o persona estranea alla famiglia, che il coniuge usufruttuario ex lege sia destinatario di una disciplina legislativa differente. Senonché in ciò non può ravvisarsi una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento giuridico. Basta al riguardo rifarsi alla ratio delle distinte e diverse norme messe a confronto e soprattutto notare che in un caso (successione legittima) é nella legge la diretta ed esclusiva fonte dell'attribuzione patrimoniale (in usufrutto) in favore del coniuge superstite, e che nell'altro caso (successione testamentaria) la norma trova riscontro nella spontanea e valida volontà del de cuius e questa, sempre che non vada contro i diritti riservati a dati soggetti ed alle norme che li garantiscono, merita di ricevere piena attuazione. Ed appare per ciò logico che nel primo caso le ragioni dell'usufruttuario ex lege possano essere soddisfatte, senza suo danno patrimoniale, nei modi indicati nell'art. 547, e che nel secondo caso alla volontà testamentaria sia riconosciuto valore preminente.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal tribunale di San Remo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1974.