Sentenza n. 75 del 1974
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SENTENZA N. 75

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 dicembre 1973, recante "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 14 dicembre 1973, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con atto notificato il 14 dicembre 1973 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ricorre contro la legge sulla "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero", approvata da quella Assemblea regionale nella seduta del 6 dicembre 1973 e ne deduce l'illegittimità, per contrasto:

a) con l'art. 17 dello Statuto speciale, in quanto non rispetta i limiti dei principi generali cui si informa la legislazione dello Stato ed, in particolare, l'art. 9 della legge nazionale 12 febbraio 1968, n. 132 (c.d. legge ospedaliera), poiché omette di ripetere la disposizione, in detta legge contenuta, che fa obbligo di scegliere i componenti dei consigli di amministrazione anzidetti "tra persone estranee ai consigli regionali";

b) con l'art. 3 della Costituzione, poiché - nell'elencazione casistica dei soggetti ineleggibili di cui al n. 5 del proprio art. 1 - omette di includere "altri dipendenti di enti pubblici" "come quelli appartenenti all'Amministrazione regionale oppure ad istituti previdenziali, assistenziali o mutualistici che abbiano rapporti diretti con l'ente ospedaliero".

2. - Si é costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana con deduzioni depositate l'8 gennaio 1974, nelle quali chiede la reiezione del ricorso del Commissario dello Stato.

Sostiene, in ordine alla prima censura, che la disposizione (implicita) della legge impugnata - che consente l'eleggibilità dei deputati regionali a membri dei consigli di amministrazione di enti ospedalieri - andrebbe, in realtà, ricondotta al settore della legislazione elettorale (ove troverebbe anche collegamento con l'altra norma della legislazione siciliana - art. 62, terzo comma, della legge 20 marzo 1951, n. 29 che ammette, ex altero latere, l'eleggibilità degli amministratori di enti di beneficenza alla carica di deputato regionale).

Epperò - essendo la competenza della Sicilia, in materia elettorale, di natura esclusiva, ex art. 3 del rispettivo Statuto - l'unico limite da osservare sarebbe quello dei principi costituzionali. Il quale non risulterebbe nella specie violato, atteso che nessuna incompatibilità assoluta, tra la carica di rappresentante della comunità politica e quella di amministratore di ente pubblico si rinviene a livello di precetto costituzionale.

3. - D'altra parte, infondata sarebbe anche la seconda censura relativa alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, non essendo in concreto ravvisabile la denunziata violazione del principio di eguaglianza.

Conclude, pertanto, la Regione per la piena legittimità della legge impugnata.

4. - Contrarie conclusioni ribadisce, invece, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con memoria depositata il 10 gennaio 1974.

 

Considerato in diritto

 

1. - É contestata, come in narrativa detto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, la legittimità costituzionale della legge sulla "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero", approvata da quella Assemblea regionale nella seduta del 6 dicembre 1973: per la parte, innanzitutto, in cui risulta omesso, in detta legge, il divieto - contenuto, invece, nell'art. 9 della legge ospedaliera nazionale 1968, n. 132 - di scelta degli amministratori dell'ente ospedaliero (che comprenda almeno un ospedale regionale) tra gli appartenenti ai consigli regionali.

La violazione della normativa nazionale innanzi indicata, appunto, evidenzierebbe il contrasto della legge impugnata con l'art. 17 dello Statuto speciale per la Sicilia.

2. - La questione é fondata.

Va premesso che la disposizione (implicita) della legge impugnata, che consente l'eleggibilità dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana a membri del consiglio di amministrazione di ente ospedaliero - contrariamente all'assunto difensivo della Regione - non é norma che esclusivamente inerisce al settore della legislazione elettorale, in quanto é evidente che essa - nella misura in cui pone una regola per la formazione di un organo dell'ospedale e, quindi, racchiude un principio organizzatorio relativo all'ente ospedaliero - interessa il settore, appunto, della "assistenza sanitaria", di cui all'art. 17, lett. e, dello Statuto speciale della Regione siciliana.

Ciò posto, discende, poi, dalla natura concorrente della potestà legislativa in tale settore attribuita alla Regione la necessità del rispetto - nell'esercizio di detta potestà - dei principi generali cui si informa la legislazione nazionale.

Ora, come questa Corte ha già avuto modo di affermare con sentenza n. 88 del 1973, costituisce effettivamente "principio generale... non derogabile dalla legislazione regionale" quello secondo cui "i consigli di amministrazione (degli enti ospedalieri) sono ormai di composizione di interessi eterogenei..., i quali devono perciò esservi tutti rappresentati".

Di tale principio, rappresenta un immediato corollario ed una puntuale applicazione la disposizione della legge nazionale che fa divieto di scelta degli amministratori ospedalieri tra persone appartenenti al Consiglio regionale.

Il divieto - che si rivolge, come già detto, alle sole ipotesi di formazione di consiglio amministrativo di "ente comprendente almeno un ospedale regionale": in cui la scelta degli eligendi é affidata in maniera preponderante proprio al Consiglio regionale ex comma primo n. 1, art. 9 legge 1968 citata (ed analogamente con preponderanza ancora più accentuata, all'Assemblea regionale siciliana, ex art. 5 legge regionale 21 marzo 1973 "Norme in materia sanitaria" quale risulta a seguito della parziale declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza di questa Corte n. 88 del 1973) - mira, infatti, ad evitare che il detto potere di elettorato attivo attribuito all'organo regionale, in ragione appunto della sua consistenza, vada anche a congiungersi e cumularsi con l'elettorato passivo. Da questa coincidenza invero potrebbe, evidentemente, derivare un meccanismo suscettibile di orientare e polarizzare l'organo elettivo verso un'unica fascia di interessi (quelli rappresentati ed introdotti dalla Regione), rimanendo, in tal modo, contraddetta l'affermata esigenza di eterogeneità degli interessi da rappresentare nell'ente ospedaliero.

La così comprovata natura di "principio" della norma nazionale (art. 9, comma quarto, legge 1968 n. 132), che impone la scelta degli amministratori anzidetti tra persone estranee all'organo regionale, importa, quindi, l'illegittimità della legge siciliana impugnata, per la parte, appunto, in cui a tale principio omette di uniformarsi.

3. - Altra censura (per vero, alquanto genericamente formulata) che si rivolge alla legge siciliana in discussione - sotto il profilo, come innanzi esposto, del contrasto con l'art. 3 della Costituzione - investe il n. 5 dell'art. 1 per la parte in cui vi risulta omessa la previsione dell'ineleggibilità:

a) dei dipendenti in genere dell'Amministrazione regionale;

b) dei dipendenti di istituti previdenziali, assistenziali o mutualistici che abbiano rapporti diretti con l'ente ospedaliero.

La questione così prospettata é destituita di fondamento.

É innanzitutto erroneo, per quanto attiene alla categoria di soggetti sub b), ritenere che la legge impugnata ne consenta la nomina ad amministratori dell'ente ospedaliero.

Trattasi, infatti, di soggetti, sia pur implicitamente, ricompresi nell'elencazione del successivo n. 8 dello stesso art. 1 ("coloro i quali direttamente od indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse dell'ente"): cui, pertanto, si estende il divieto di eleggibilità ivi stabilito.

Quanto, poi, ai soggetti sub a), l'implicita ammissione della loro eleggibilità evidentemente non determina alcuna "disparità di trattamento" (e quindi non realizza la denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione): in quanto, invece, trattasi di situazione disciplinata in maniera conforme ai principi della legislazione nazionale, in cui l'accesso ad organi elettivi non risulta indiscriminatamente precluso ai soggetti dipendenti da enti superiori rispetto a quello cui appartiene l'organo da costituire.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale della legge "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero" approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 dicembre 1973 limitatamente alla parte in cui omette di prevedere l'obbligo di scelta, degli amministratori dell'ente ospedaliero ricomprendente almeno un ospedale regionale, tra persone estranee all'Assemblea regionale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 5 della legge predetta, proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, col ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1974.