ORDINANZA N. 70
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1973 dal pretore di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia Francesco, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1973 dal pretore di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia Francesco, é stata sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare);
che nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 22 novembre 1973, n. 164, in riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 22 novembre 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 marzo 1974.