Sentenza n. 55 del 1974
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SENTENZA N. 55

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e dell'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 maggio 1972 dal pretore di Montagnana nella causa di lavoro Vertente tra Pertile Antonio e la ditta Pomello - Chinaglia, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 15 giugno 1972 dal pretore di Milano nella causa di lavoro vertente tra Fassina Marino e la società Recordati Industria chimica e farmaceutica, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972;

3) ordinanza emessa il 12 settembre 1972 dal pretore di Padova nella causa di lavoro vertente tra Berto Armando e Miazzo Arcangelo, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973;

4) ordinanza emessa il 23 gennaio 1973 dal pretore di Sant'Agata dei Goti nella causa di lavoro vertente tra D'Angelo Pietro e Damiano Giuseppe, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della società Recordati Industria chimica e farmaceutica;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale;

uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società Recordati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nella causa promossa da Pertile Antonio nei confronti della ditta Pomello - Chinaglia per la declaratoria d'inefficacia del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, il pretore di Montagnana, accertato che la convenuta occupava complessivamente, nei due stabilimenti siti nei comuni di Este e di Montagnana, meno di trentacinque dipendenti e meno di quindici nel solo stabilimento di Montagnana, ove risultava addetto l'attore, ha sollevato, con ordinanza 27 maggio 1972, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude che le disposizioni della legge medesima - fatti salvi gli artt. 4 e 9 - si applichino ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti. Il pretore, pur dando atto di non ignorare la decisione di questa Corte n. 81 del 1969, che ha ritenuto non fondata la medesima questione in riferimento agli artt. 3,4 e 35 della Costituzione, ha ravvisato non manifestamente infondato il dubbio circa la compatibilità con l'art. 3 della Costituzione della deroga che la norma denunciata apporta alla disciplina comune dei licenziamenti individuali. Il pretore ha sollevato, inoltre, in riferimento allo stesso principio di uguaglianza, la questione circa la legittimità dell'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), nella parte in cui prevede che le disposizioni dell'art. 18 della legge medesima (reintegrazione nel posto di lavoro) s'applichino, per le imprese industriali e commerciali, a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Premesso che il citato art. 35 dovrebbe interpretarsi nel senso che la reintegrazione nel posto di lavoro é subordinata alla sussistenza di due condizioni: che il datore di lavoro occupi più di trentacinque dipendenti, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966, e che l'unità produttiva, cui risulti addetto il lavoratore illegittimamente licenziato, occupi più di quindici dipendenti; il giudice a quo osserva che quest'ultimo criterio numerico crea un'irragionevole disparità di trattamento tra i dipendenti di una media o grande azienda, occupante complessivamente centinaia di lavoratori, suddivisi però in unità produttive di quindici elementi, cui é inapplicabile l'istituto della reintegrazione, e i dipendenti di un'azienda di minori dimensioni, consistente in una sola unità produttiva occupante sedici o più elementi, cui é invece applicabile la reintegrazione suddetta.

2. - Davanti a questa Corte, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, con atto di deduzioni 10 ottobre 1972, ha osservato che, in ordine alla costituzionalità dell'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966, non sono stati prospettati profili diversi da quelli già esaminati da questa Corte con la sentenza n. 81 del 1969.

L'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio di merito: risultando, infatti, dall'ordinanza che la ditta convenuta occupa complessivamente meno di trentacinque dipendenti, difetterebbe nella specie il primo presupposto per l'applicabilità della disposizione, relativa alla reintegrazione.

La disposizione contenuta nella norma impugnata, circa i limiti di operatività dell'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro, sarebbe peraltro giustificata dalla condizione che nelle unità produttive di dimensioni organizzative modeste, rivelate dalla consistenza numerica dei dipendenti occupati (fino a quindici) verrebbe a prevalere il principio fiduciario. L'Avvocatura dello Stato ha concluso quindi per la declaratoria di infondatezza delle questioni sollevate.

3. - Con provvedimento del 12 settembre 1972 nel corso della causa instaurata da Berto Armando nei confronti di Miazzo Arcangelo per la declaratoria di inefficacia del licenziamento, anche il pretore di Padova, dopo avere accertato che il convenuto occupa non più di dieci dipendenti, ha proposto questione di legittimità dell'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966, in termini analoghi a quelli indicati nella ordinanza sopra ricordata.

4. - Nel corso di altro analogo procedimento civile instaurato da Fassina Mario contro la Recordati Industria chimica e farmaceutica soc.p.az. il pretore di Milano con ordinanza 15 giugno 1972, previo accertamento che soltanto sei risultavano essere i dipendenti occupati nella filiale di detta società, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.; dell'art. 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui prevede che le disposizioni dell'art. 18 dello Statuto medesimo concernente la reintegrazione nel posto di lavoro s'applichino per le imprese industriali e commerciali a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Nel ritenere pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione, il giudice a quo, pur riconoscendo la razionalità di una delimitazione di categorie di datori di lavoro, a seconda delle forze di lavoro occupate, come quella operata dall'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966, osserva tuttavia che il criterio della componente numerica dei lavoratori addetti alla singola unità produttiva crea un'irragionevole disuguaglianza tra i lavoratori della stessa azienda di medie o grandi dimensioni. Questa differenza di trattamento renderebbe, peraltro, concreto il pericolo che "dipendenti sgraditi alla direzione possano da questa essere trasferiti da un'unità produttiva, ad altra in cui non sussista possibilità di reintegrazione onde consentirne in prosieguo il licenziamento".

5. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituita la società Recordati con atto 4 dicembre 1972, nel quale si contesta, con argomentazioni ribadite nella successiva memoria 5 dicembre 1973, che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia fondata.

Premesso che l'art. 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori ha innovato la normativa della legge n. 604 del 1966 "soltanto per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento risultato illegittimo ai sensi di quest'ultima legge", e che esso "va coordinato ed integrato con gli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966", si osserva che anche per l'ipotesi prevista dalla norma impugnata sarebbe valido il medesimo criterio della componente numerica dei lavoratori occupati, riconosciuto legittimo da questa Corte con la sentenza n. 81 del 1969. Trattandosi, infatti, di piccole unità produttive, l'elemento del rapporto personale tra il dipendente ed i preposti ad esse acquisterebbe importanza essenziale per la possibilità della continuazione del rapporto di lavoro e la distinzione operata dalla norma in questione, che prescinde dalla circostanza che la potenzialità economica complessiva dell'impresa sia la medesima, sarebbe giustificata in considerazione "della difficoltà di reinserimento di un lavoratore già licenziato nel medesimo posto e nello stesso ambiente di lavoro nell'ambito di una piccola unità produttiva".

Circa il pericolo del trasferimento di lavoratori sgraditi alla direzione dell'azienda da una unità produttiva ad un'altra, volto ad eludere l'applicazione dello Statuto, si obietta che l'art. 13 dello Statuto medesimo, richiede che "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" giustifichino il trasferimento.

6. - In un altro procedimento, di analogo oggetto, infine, promosso da D'Angelo Pietro nei confronti di Damiano Giuseppe, imprenditore con soli sette dipendenti, il pretore di Sant'Agata dei Goti, con ordinanza 23 gennaio 1973 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione di cui all'art. 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dubitando che "le dimensioni economiche delle imprese e la diversa rilevanza del rapporto fiduciario tra imprenditori e dipendenti giustifichino una così radicale discriminazione" tra i lavoratori, ai fini di una diversa tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le quattro ordinanze sollevano questioni analoghe o connesse, onde si ravvisa opportuna la riunione dei giudizi per dar luogo a decisione con unica sentenza.

2. - L'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, é impugnato con l'ordinanza del pretore di Montagnana in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che le disposizioni della legge medesima, fatti salvi gli artt. 4 e 9, si applichino ai datori di lavoro che non occupano più di 35 dipendenti, mentre con l'ordinanza del pretore di Padova la censura é limitata alla parte in cui, nella situazione di cui sopra, non fa salva l'applicazione oltre che dei citati artt. 4 e 9 anche dell'art. 2 della legge concernente l'obbligo del datore di lavoro di dare comunicazione scritta del licenziamento e - se richiestone - l'indicazione dei motivi di esso.

Dai pretori di Montagnana, di Milano e di Sant'Agata dei Goti, é proposta, inoltre, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), nella parte in cui prevede che, per le imprese industriali e commerciali, l'art. 18 della legge medesima, recante la disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro, si applica a ciascuna loro sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti.

Tale criterio meramente numerico, assume il pretore di Montagnana, creerebbe una irrazionale disparità di disciplina del rapporto di lavoro a seconda che si tratti di una media o grande azienda articolata in una pluralità di unità produttive, occupanti ciascuna meno di 16 dipendenti, ovvero di una azienda di minori dimensioni, consistente in una sola unità produttiva occupante 16 o più dipendenti, ai quali soltanto risulterebbe applicabile l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro.

Il pretore di Milano - a sua volta - censura la discriminazione del regime dei licenziamenti individuali tra i lavoratori addetti a diverse ed autonome unità produttive della stessa impresa industriale o commerciale (a seconda che esse occupino, o non, più di 15 dipendenti) ed osserva che ciò consentirebbe il trasferimento di dipendenti sgraditi, per pretese ragioni tecniche, organizzative o produttive, da una unità per la quale il licenziamento é sindacabile ai fini della reintegrazione ad altra in cui questa possibilità non esiste, e ciò al fine di sottrarre i dipendenti stessi al beneficio della stabilità.

3. - Le disposizioni impugnate rispecchiano l'evoluzione della legislazione in materia di risoluzione del contratto di lavoro. Innovandosi alla disciplina della risolubilità "ad nutum" prevista a favore di entrambi i contraenti dall'art. 2118 c.c., si é stabilito (con l'art. 8 della legge n. 604 del 1966) che, in caso di licenziamento intimato senza giusta causa, o senza giustificato motivo, il datore di lavoro é tenuto a riassumere il prestatore di lavoro o, in mancanza, a risarcirgli il danno mediante una indennità ragguagliata ad un multiplo, variabile, secondo determinate circostanze, fra un massimo e un minimo dell'ultima retribuzione mensile. Ma, successivamente, con l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, si é riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro al dipendente illegittimamente licenziato, oltre al risarcimento del danno, ed eventualmente anche il diritto al pagamento dell'ammontare delle retribuzioni, dovutegli in virtù del rapporto di lavoro, dalla data della sentenza a quella della effettiva di lui reintegrazione.

Ai fini del coordinamento di tali diverse normative va rilevato, peraltro, che, ai sensi del ricordato art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966, l'art. 8 non é applicabile ai datori di lavoro che occupino fino a 35 dipendenti, mentre l'art. 35 della legge n. 300 del 1970 - sotto la rubrica "Campo d'applicazione" - dopo avere, nel parimenti ricordato comma primo, stabilito che le disposizioni dell'art. 18 (oltre quelle del titolo III della legge) si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti, aggiunge, nel secondo comma, l'estensione delle stesse alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito di uno stesso comune occupino più di 15 dipendenti, anche se ciascuna delle unità produttive dell'unica impresa non raggiunga tali limiti.

Analoghe disposizioni, con riferimento a minor numero di dipendenti sono stabilite per le imprese agricole, che peraltro non ricadono nell'oggetto del presente giudizio.

4. - Quanto all'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966, deve rilevarsi che, con sentenza n. 81 del 1969, questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento al principio d'uguaglianza. I motivi che hanno fatto ritenere non irrazionale la diversificazione, introdotta al fine di determinare il regime dei licenziamenti individuali, a seconda delle dimensioni che il datore di lavoro abbia conferito alla organizzazione della sua attività, quale dato aderente alla realtà economica di comune esperienza, meritano di essere ora riconfermati, anche perché nessuna sostanzialmente nuova argomentazione contraria risulta dedotta nelle ordinanze di rimessione o dalle parti. Ed appena occorre aggiungere che la legittimità della norma in esame permane, anche riconoscendosi ad essa, a seguito della successiva legge n. 300 del 1970, un ambito di applicabilità diverso da quello che la caratterizzava anteriormente.

La questione stessa deve dichiararsi, quindi, infondata.

5. - E lo é anche sotto l'accennata prospettazione svolta in ordine alla non applicabilità in ogni caso dell'art. 2 della stessa legge

Quanto a quest'ultima disposizione, che impone al datore di lavoro l'obbligo di comunicare al dipendente i motivi del licenziamento nelle ipotesi disciplinate dalla legge in questione, occorre appena osservare che simile limitazione posta dall'articolo 11 non può ritenersi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Deve escludersi, infatti, che derivi disparità di trattamento ed ingiustificato pregiudizio al lavoratore dall'assenza dell'obbligo per il datore di lavoro della comunicazione del licenziamento e dei motivi di esso anche quando si ipotizzi che il licenziamento sia stato determinato da motivi politici o sindacali o religiosi, in ispregio alle libertà civili garantite dalla Costituzione.

Nel caso suddetto, infatti, vige il principio della più ampia facoltà di indagine e di prova sui reali motivi del licenziamento, indipendentemente dal silenzio o da eventuale comunicazione del datore di lavoro, ove la sua decisione risulti viziata da contrasto con l'art. 4 della legge predetta.

6. - La risoluzione delle ulteriori questioni rende anzitutto necessario il coordinamento, in via interpretativa, della disciplina dei licenziamenti individuali prevista dalle due leggi in esame (artt. 8 e 11 della legge del 1966; 18, 35 e 40 della legge del 1970) per identificare l'esatto contenuto della norma impugnata. Orbene, tenendo conto dei ben noti dubbi interpretativi, nonché della diversità degli orientamenti emersi al riguardo nel corso dei lavori preparatori per la formulazione dell'art. 35 dello Statuto, e successivamente in dottrina e nella giurisprudenza di merito formatasi in sede di prima applicazione, questa Corte ritiene che, ferma restando ogni altra non contrastante disposizione della legge 1966, n. 604, la innovazione introdotta dall'art. 18 dello Statuto alla disciplina dei licenziamenti riconosciuti illegittimi sia stata dall'art. 35 resa applicabile - nei sensi in appresso specificati - alle imprese industriali e commerciali, purché si presentino con sedi, stabilimenti, filiali, uffici o reparti autonomi (unità produttive) occupanti più di 15 dipendenti (art. 35, primo comma), oppure con pluralità di unità produttive aventi meno di 16 dipendenti ma che ne occupino, nel complesso, più di 15 e operino nell'ambito territoriale dello stesso comune (secondo comma).

Sembra essere stata intenzione del legislatore di dare così giuridico rilievo, non solo ai fini dello svolgimento delle attività sindacali di cui al terzo titolo dello Statuto ma anche ai fini del licenziamento, all'unità produttiva distinta dalla complessa organizzazione imprenditoriale, nel cui ambito esso si delinea con carattere di autonomia, così dal punto di vista economico strutturale, come da quello finalistico o del risultato produttivo, nella più vasta area del mercato dei beni o dei servizi. Ad identificare le unità produttive non é necessario che esse siano rilevanti come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.

Né alla loro configurazione concreta osta l'unitaria funzione dirigenziale esercitata dall'imprenditore, e nemmeno é incompatibile con la loro articolazione la circostanza che nel quadro organizzativo dell'impresa siano previsti uffici direzionali comuni, che presiedano al coordinamento produttivo e ad un armonico sviluppo dell'attività economica complessiva.

Il che, d'altra parte, giustifica la globale ed unitaria considerazione dell'impresa sotto profili e per fini diversi.

Orbene realizzandosi in un'impresa commerciale o industriale le suesposte condizioni ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 35. ai dipendenti dell'unità (che potrebbe essere unica ed esaurire la consistenza dell'impresa) o delle unità produttive da prendersi in considerazione ai sensi dei due commi dell'art. 35, si applicherà l'art. 18.

La normativa della legge del 1966 (anche nell'art. 8) rimane a sua volta applicabile ai dipendenti estranei all'unità o alle unità produttive, quando, il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa superi comunque il limite dei 35 stabilito dal ricordato art. 11.

Spetterà ovviamente al giudice accertare, caso per caso, quali dipendenti siano da considerare estranei all'unità produttiva onde ritenerli non soggetti all'applicazione dell'art. 18.

In ultimo, il regime di cui all'art. 2118 del codice civile resta in vigore quando entrambi i predetti livelli occupazionali, nei sensi sopra precisati, non trovino realizzazione.

7. - Così coordinandosi le predette disposizioni risulta ammissibile la questione sollevata dal pretore di Montagnana che, peraltro, al pari di quelle sollevate dagli altri due giudici, va dichiarata non fondata.

Oltre a doversi ribadire (come in sentenza n. 81 del 1969 di questa Corte) che l'art. 3 della Costituzione "non corrisponde ad un criterio di mera uguaglianza formale e perciò non esclude che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che egli ritenga diverse, entro un margine di discrezionalità che giustifichi sostanzialmente il criterio di differenziazione adottato", e che nei sensi accennati deve valutarsi "la componente numerica dei lavoratori, quale indice di un modo di essere e di operare dell'impresa o delle sue oggettive articolazioni", non può negarsi che l'art. 35, primo comma, dello Statuto, nel segnare per la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato il limite di non meno di 16 dipendenti addetti a ciascuna unità produttiva di imprese industriali o commerciali, é la risultante di scelte discrezionali operate, nell'ambito della Costituzione, dal legislatore e non prive di razionalità.

Invero deve ritenersi che il legislatore, senza dare esclusivo rilievo al criterio della fiduciarietà nel rapporto di lavoro o all'esigenza di non gravare di oneri economici eccessivi le imprese di minori dimensioni, abbia attribuito prevalente e determinante valore all'esigenza di salvaguardare la funzionalità delle unità produttive, nell'intento di evitare in quelle con minor numero di dipendenti (secondo l'indice numerico che ha ritenuto opportuno di stabilire) il verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro correnti tra il dipendente licenziato (e poi reintegrato nel medesimo ambiente) e i preposti all'unità produttiva nonché gli altri lavoratori ad essa appartenenti. Quale indice della volontà del legislatore può ricordarsi il dettato del secondo comma dell'art. 35, giacché nei casi ivi previsti gli inconvenienti derivanti dall'obbligatoria reintegrazione nel posto di lavoro, possono, senza apprezzabile pregiudizio per il lavoratore, evitarsi col trasferimento da un'unità ad un'altra, nell'ambito dello stesso comune.

Ne consegue che la tipizzazione di diverse fattispecie, ai fini di una disciplina non uniforme dei licenziamenti individuali, sfugge, per se stessa a censure sotto il profilo della razionalità, ponendo in luce valutazioni discrezionali di politica legislativa, aventi riguardo ad equilibri economico - sociali che ne hanno consigliato l'adozione nell'interesse generale. Il che non esclude, ovviamente, ulteriori interventi legislativi volti a migliorare, nell'interesse generale, sia la sostanza della normativa, ora vigente, sia la formulazione di essa, onde agevolare il compito dell'interprete.

8. - Le sopra esposte considerazioni dimostrano che la questione é infondata anche in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, inteso quale specificazione ulteriore del principio di uguaglianza.

Spetterà al giudice di merito accertare, nei limiti della domanda proposta, se il trasferimento del prestatore di lavoro da un'unità ad un'altra di minore consistenza, sia realmente giustificato da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", giusta il disposto dell'art. 13 dello Statuto medesimo, e non preordinato all'allontanamento dall'impresa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1l, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), sollevate dai pretori di Montagnana e di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondate - nei sensi di cui in motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevate dai pretori di Montagnana, di Milano e di Sant'Agata dei Goti, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1974.