ORDINANZA N. 49
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con il r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1971 dal pretore di Bitonto nel procedimento civile vertente tra Gaeta Angela Maria e Gaeta Giuseppe, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che il pretore di Bitonto, con ordinanza del 9 aprile 1971, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 58 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni per l'attuazione del c.p.c.), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che dall'ordinanza di rimessione risulta che l'attrice ha eletto domicilio presso lo studio del suo procuratore costituito, studio sito in via Andrea da Bari n. 116, in Bari, città sede del tribunale nel cui circondario trovasi la pretura di Bitonto, presso la quale era in corso il giudizio di merito.
Considerato che il giudice a quo, nel caso di specie, avrebbe dovuto applicare non il mero citato art. 58, ma tale norma in correlazione al disposto degli artt. 10 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui, alla stregua dell'interpretazione della Cassazione, al procuratore costituito, avente domicilio dichiarato entro la circoscrizione del tribunale cui é assegnato, le comunicazioni e notificazioni necessarie non possono essere fatte presso la Cancelleria del giudice adito.
Rilevato che l'ordinanza di rimessione omette qualsiasi considerazione su tale aspetto della rilevanza sicché appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per un esame della rilevanza nei termini sopra prospettati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Bitonto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1974.