Ordinanza n. 37 del 1974
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ORDINANZA N. 37

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 dicembre 1972 dal pretore di Saronno nel procedimento civile vertente tra Catanzaro Giuseppe e Patrì Liboria, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1973 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Zamboni Osvaldo e Dalla Vecchia Giancarlo, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, assumendosi la violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa che deriverebbe dalla limitazione probatoria a carico del conduttore prevista dalla norma impugnata nei giudizi di convalida di sfratto;

che le due cause, aventi il medesimo oggetto, vanno riunite e decise con unica pronunzia.

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 94 del 14 giugno 1973, ha dichiarato infondate questioni identiche a quelle sopra richiamate;

che non sono stati addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a modificare la precedente pronunzia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, proposta con le ordinanze in epigrafe, già dichiarata non fondata con sentenza n. 94 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1974.