ORDINANZA N. 35
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 123, secondo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), promossi con tre ordinanze emesse il 6 aprile 1972 dal pretore di Sant'Angelo dei Lombardi nei procedimenti civili vertenti tra Venezia Filomena, Imbriano Maria Felicia e Cassano Rocco contro l'Ente nazionale per l'energia elettrica ed il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, iscritte ai nn. 96, 97 e 98 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il pretore di Sant'Angelo dei Lombardi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo, del Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Considerato che, con sentenza n. 46 del 1973, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della predetta disposizione, nella parte in cui statuisce l'aggiunta del soprappiù del quinto alla indennità per servitù di elettrodotto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo, del r.d. ll dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) sollevata dalle ordinanze in epigrafe, e già decisa con sentenza n. 46 del 1973, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1974.