SENTENZA N. 28
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1971 dal pretore di Trieste nella controversia di lavoro vertente tra la Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori di Trieste e la società Vetrobel, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre l973 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - In data 4 gennaio 1971, il segretario provinciale della CISNAL (Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori) di Trieste inoltrava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ricorso al pretore di quella città lamentando, tra l'altro, la violazione, da parte della società Vetrobel, dell'art. 15 della legge summenzionata, per avere mutato l'orario di lavoro al dipendente studente universitario Ugo Fabbri, rappresentante sindacale, in ritorsione di una agitazione rivendicativa verificatasi all'interno della fabbrica.
Nello stesso ricorso, si assumeva che il cambiamento di orario, oltre a violare la norma enunciata, recava grave pregiudizio al Fabbri, ponendolo nella condizione di non poter proseguire gli studi universitari.
Il pretore convocava presso di sé le parti interessate al fine di chiarire i fatti e le circostanze esposte dal ricorrente.
Espletate le sommarie informazioni, il pretore sospendeva il giudizio relativo alla posizione del Fabbri
e, in accoglimento delle altre richieste contenute nel ricorso, imponeva, con decreto motivato, alla società Vetrobel la cessazione dei comportamenti illegittimi posti in essere in violazione del divieto contemplato dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970. Ha ritenuto, invece, al fine di poter decidere sul caso Fabbri, dover sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della stessa legge, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
2. - Nell'ordinanza di rimessione, il pretore osserva, in via preliminare, che la posizione del Fabbri non rientrerebbe tra i casi previsti dall'art. 15, ma nell'ipotesi contemplata in modo specifico dall'art. 10, come quello che riconosce ai lavoratori studenti il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e l'esenzione dall'obbligo di prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
A riguardo, osserva il pretore, se é pur vero che la prima parte dell'art. 10 non estende agli studenti universitari lavoratori, non fuori corso, il diritto riconosciuto agli altri studenti "iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali", apparrebbe peraltro evidente che l'omissione, determinando una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in identica situazione giuridica, violerebbe il fondamentale principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 della Costituzione).
La disparità di trattamento non avrebbe valida o ragionevole giustificazione anche in considerazione del fatto che gli studenti universitari sono tenuti a frequentare corsi regolari di studi, tanto che la loro ammissione alle prove di esame é subordinata all'attestazione di frequenza che i docenti abbiano apposta nei libretti di iscrizione.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato, nelle sue deduzioni, contesta, in via pregiudiziale, la rilevanza della questione, per avere il pretore omesso di esaminare preliminarmente, una volta mutata la configurazione giuridica del fatto, la legittimazione attiva della confederazione ricorrente, in quanto proprio per la mutata configurazione, soggetto legittimato sarebbe stato il solo lavoratore danneggiato.
In conseguenza di ciò, gli atti dovrebbero essere rinviati al giudice a quo per l'esame di detta questione pregiudiziale.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato conclude per la manifesta infondatezza della questione proposta alla Corte, perché la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge si fonderebbe su enunciazioni errate, per non essersi tenuto conto, da parte del pretore, di alcuni dati di fatto, desumibili dalla diversa natura degli studi universitari dal tipo di studi contemplati nell'articolo impugnato.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale promossa dal giudice a quo riguarda l'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nel suo riferimento all'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza).
Essa é stata proposta d'ufficio a seguito di ricorso presentato al pretore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, dal segretario provinciale della CISNAL di Trieste. Nel ricorso si lamentava che la ditta Vetrobel, in violazione del divieto di atti discriminatori fissato nell'art. 15, aveva mutato l'orario di lavoro allo studente universitario Ugo Fabbri, rappresentante del sindacato facente capo alla CISNAL, in ritorsione di una agitazione sindacale, alla quale il Fabbri stesso aveva partecipato.
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha contestato, in via pregiudiziale, la rilevanza della questione promossa dal pretore di Trieste, per non aver questo, nell'ordinanza, una volta attribuito al fatto una configurazione giuridica diversa da quella indicata nel ricorso dal segretario provinciale della CISNAL, motivato in merito al permanere o meno della legittimazione attiva della associazione sindacale.
In effetti, il pretore, come già precisato, ha ritenuto che il caso contestato non rientri nelle ipotesi previste dall'art. 15, sibbene in quella specifica contemplata dall'art. 10 della legge, che prevede, con esclusione degli studenti universitari (e di qui la dedotta incostituzionalità della norma in riferimento al principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 Cost.), il diritto dei "lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami" e il non obbligo "a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali".
2. - La questione non é ammissibile.
Il campo naturale di applicazione dell'art. 28 della legge contempla e abbraccia tutte quelle ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro si estrinseca in una serie di atti e di comportamenti, anche se oggettivamente leciti, i quali, in relazione al fine, si profilano come diretti a limitare, contrastare, impedire o perseguire, con i mezzi più disparati, l'esercizio dei diritti sindacali del lavoratore.
Dal contesto della norma, ricollegabile, in particolare, alle specificazioni contenute nell'art. 15 dello Statuto, sono da ritenersi esclusi dalla tutela specifica prevista dall'art. 28 tutti quei comportamenti imprenditoriali lesivi di un diritto o interesse singolo del lavoratore, connesso allo svolgersi del rapporto individuale di lavoro, non suscettibili di una turbativa diretta o indiretta dell'interesse sindacale, generalmente inteso, a difesa del quale é riconosciuta la legittimazione processuale del sindacato.
Il sindacato ricorrente aveva, nel ricorso, prospettato una serie di atti e comportamenti antisindacali della Vetrobel dei quali si richiedeva, da parte del magistrato, un ordine di cessazione. Tra gli atti si includeva anche il cambiamento dell'orario di lavoro dello studente Fabbri.
Il pretore accoglieva parte delle richieste avanzate, provvedendo di conseguenza; stralciava, invece, la posizione del Fabbri ritenendo che il suo caso non fosse contemplato tra quelli indicati nell'art. 15, ma nella disciplina stabilita dall'art. 10.
Devesi, a questo punto, rilevare che, per la soluzione della controversia sottoposta al suo giudizio, ininfluente per il giudice é l'accertamento della legittimità o meno del provvedimento adottato dal datore di lavoro. Ed infatti, posto che esso fosse legittimo, ciò non escluderebbe che possa essere stato adottato in funzione antisindacale; e, per converso, posto che esso fosse in sé illegittimo, ciò non sarebbe sufficiente a provare l'esistenza di quel fine vietato dall'art. 28. Di tal che la questione di legittimità costituzionale, concernente l'art. 10 della legge, risulta irrilevante ai fini del giudizio a quo, proposto, come si é detto, dall'associazione sindacale a tutela degli interessi che ad essa fanno capo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevata dal pretore di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1974.