ORDINANZA N. 23
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gallerani Antonio ed altri, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Antonio Gallerani ed altri, con ordinanza 15 dicembre 1972 del tribunale di Ferrara, é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, nella parte in cui preclude al condannato a pena detentiva la possibilità di fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora egli abbia già ottenuto il beneficio per una condanna a pena detentiva contravvenzionale (arresto).
Considerato che, rispetto al medesimo art. 3 Cost., la questione é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973 di questa Corte;
che non vengono addotti argomenti né profili nuovi, tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1974.