ORDINANZA N. 15
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 277, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Carpi Enzo e Meda Maria Rosa, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano del 22 marzo 1971 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 277 c.p.v. del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27 della Costituzione e in relazione all'art. 255 cod. proc. pen., facendo dipendere dalla soluzione di tale questione la sua statuizione relativa alla libertà personale dell'imputato.
Considerato che la successiva legge 15 dicembre 1972, n. 773 (Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti), con l'art. 2, nel sostituire l'art. 277 cod. proc. pen., ha consentito di concedere la libertà provvisoria all'imputato che si trovi in istato di custodia preventiva anche in forza di mandato di cattura obbligatorio;
che, pertanto, é opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua del jus superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guidi ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1974.