Ordinanza n.189 del 1973
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ORDINANZA N. 189

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 aprile 1971 dal pretore di Tortona nel procedimento civile vertente tra Cattaneo Maria e Bazzo Vittorio, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;

2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1971 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Arinci Antonio e D'Amico Antonio, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971;

3) ordinanza emessa il 31 luglio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Arditi Mariano e Assonitis Romeo, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973;

4) ordinanza emessa il 16 gennaio 1973 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Cimarra Giovanni e Bondani Franco, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza 7 aprile 1971 il pretore di Tortona ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 28 della Costituzione;

che i pretori di Firenze e Roma, con le ordinanze pronunciate il 5 gennaio 1971 dal primo, il 31 luglio 1972 e il 16 gennaio 1973 dal secondo, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione. che nei giudizi innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che le questioni risultano già esaminate da questa Corte e ritenute non fondate con la sentenza n. 88 del 1963 e manifestamente infondate con le successive ordinanze n. 131 del 1967 e n. 37 del 1970;

che non é stato enunciato alcun altro motivo che possa indurre a modificare le predette decisioni neppure sotto il profilo dell'art. 24, primo comma, Cost., quale specificazione del più generale principio di uguaglianza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 28 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe, e già dichiarate non fondate con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1973.