ORDINANZA N. 181
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali), e dell'art. 46, terzo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1971 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e la società Rossbeton, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Visti gli atti di Costituzione dell'ANAS e della società Rossbeton;
udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che in sede di interpretazione dell'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, ai fini della rilevanza, la Corte d'appello di Genova ha ritenuto tale norma applicabile alle costruzioni, alle ricostruzioni ed agli ampliamenti di edifici e manufatti di qualsiasi specie da eseguirsi anche entro il perimetro dei centri abitati, ed ha al riguardo fornito adeguata motivazione;
che le due questioni sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe sarebbero non manifestamente infondate, perché la mancata previsione di un indennizzo in favore dei proprietari frontisti, a cui é inibito dal citato art. 9 di eseguire le dette opere entro una fascia di notevole ampiezza (mt. 25) a confine con l'autostrada, sarebbe in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione e perché l'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, detta una disciplina differenziata per le "servitù stabilite da leggi speciali" e senza adeguata giustificazione, e in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, non consente, combinandosi con il silenzio della legge n. 729 del 1961 in tema di indennizzo, che si possano desumere dalla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità i mezzi ed i criteri per determinare ed applicare l'indennizzo stesso.
Considerato che con la sentenza n. 133 del 1971 questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, della citata legge n. 729 del 1961 (nonché dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dell'art. 46, comma terzo, della citata legge n. 2359 del 1865, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione; e che con l'ordinanza indicata in epigrafe non risultano prospettati profili o argomenti che non siano eguali a quelli già considerati da questa Corte nella sentenza sopra indicata o comunque in essi non ricompresi, e che pertanto non ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba rivedere la propria decisione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe della Corte d'appello di Genova, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 133 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1973.