Sentenza n.162 del 1973
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SENTENZA N. 162

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2960, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Fazio Cornelio e Cimmaruta Thea, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente innanzi al pretore di Genova tra Cornelio Fazio e Thea Cimmaruta ed avente ad oggetto pagamento di somma di denaro che il primo assumeva dovutagli per prestazioni professionali da lui eseguite quale medico chirurgo in favore del padre della convenuta, successivamente deceduto, la Cimmaruta eccepì la prescrizione presuntiva. L'attore le deferì giuramento decisorio ai sensi della disposizione dell'art. 2960, comma secondo, del codice civile. E il pretore, con ordinanza 23 marzo 1971, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione di legge.

Ha indicato a parametri gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed ha motivato l'ipotizzato dubbio di violazione dei precetti ivi contenuti:

a) quanto al primo, in base alla considerazione che "al coniuge superstite ed agli eredi sarebbe riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto (dal primo comma dello stesso art. 2960) nei confronti del debitore", atteso che quest'ultimo resta soccombente unicamente nel caso che giuri di non aver estinto la obbligazione, mentre il "coniuge e l'erede soccomberebbero per il solo fatto di non aver avuto notizia dell'adempimento";

b) quanto al secondo, in base al rilievo che risulterebbe impedita, sempre in danno del coniuge e dell'erede, la concreta possibilità di difesa, per essere attribuito valore di piena prova, contro tali soggetti, all'ignoranza dei medesimi circa un fatto inerente ad un rapporto cui sono estranei.

2. - L'ordinanza indicata é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, nessuna delle parti si é costituita, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Considerato in diritto

L'ordinanza de qua investe questa Corte della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2960 del codice civile, il quale statuisce che il giuramento diretto a contrastare la prescrizione presuntiva nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 può, nei confronti del coniuge superstite e degli eredi del debitore o dei loro rappresentanti legali, essere deferito "per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito".

Il dubbio di legittimità costituzionale é sollevato in base al presupposto che chi ignori se il debito sia estinto, e conseguentemente giuri in tal senso, resti soccombente. Ciò apparirebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: con il primo, perché alle persone che rivestono le qualità sopra indicate sarebbe ingiustificatamente riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per il debitore dall'art. 2960, primo comma; con il secondo, perché l'attribuire valore di piena prova contro un soggetto alla sua ignoranza circa un fatto concernente persona diversa si risolverebbe in un ostacolo alla possibilità di difesa.

La questione non é fondata.

La giurisprudenza costante della Corte di cassazione e la dottrina dominante ritengono che il secondo comma dell'art. 2960 del codice civile, pur se formulato con una locuzione apparentemente diversa da quella dell'art. 2142 del codice civile del 1865, non abbia carattere innovativo e vada sostanzialmente inteso in conformità della interpretazione divenuta pacifica sotto l'impero della previgente legislazione, che cioè, trattandosi di giuramento de scientia, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare, bensì giuramento in senso negativo per cui la lite va decisa in senso favorevole al giurante.

La corretta interpretazione della norma denunciata priva quindi del loro presupposto logico i dubbi sulla legittimità costituzionale di essa prospettati nella ordinanza di rimessione

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960, Comma secondo, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 23 marzo 1971, dal pretore di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1973.