ORDINANZA N. 153
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1971 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Campagnola Ancilla e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.
Visti l'atto di Costituzione di Campagnola Ancilla e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Campagnola Ancilla, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la disposizione impugnata dispone che la disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto alla indennità; non considerandosi implicitamente tali periodi di inattività come disoccupazione involontaria;
che appare opportuno, prima di esaminare la questione di legittimità costituzionale acquisire dati ed elementi concernenti:
a) il numero dei lavoratori soggetti a disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette a periodi stagionali di sosta o di sospensione;
b) quanti, dei lavoratori di cui sopra, si iscrivono nelle liste di disoccupazione per ottenere nel periodo di stagione morta altra occupazione;
c) un elenco delle lavorazioni stagionali di durata inferiore ai sei mesi;
che tali elementi possono essere forniti dal Ministero del lavoro;
visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a questa Corte a cura del Ministero del lavoro entro novanta giorni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1973.