Ordinanza n.153 del 1973
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ORDINANZA N. 153

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1971 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Campagnola Ancilla e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Visti l'atto di Costituzione di Campagnola Ancilla e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Campagnola Ancilla, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la disposizione impugnata dispone che la disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto alla indennità; non considerandosi implicitamente tali periodi di inattività come disoccupazione involontaria;

che appare opportuno, prima di esaminare la questione di legittimità costituzionale acquisire dati ed elementi concernenti:

a) il numero dei lavoratori soggetti a disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette a periodi stagionali di sosta o di sospensione;

b) quanti, dei lavoratori di cui sopra, si iscrivono nelle liste di disoccupazione per ottenere nel periodo di stagione morta altra occupazione;

c) un elenco delle lavorazioni stagionali di durata inferiore ai sei mesi;

che tali elementi possono essere forniti dal Ministero del lavoro;

visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a questa Corte a cura del Ministero del lavoro entro novanta giorni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1973.