SENTENZA N. 144
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra il fallimento Aeromeccanica I.M.I. e la società Torret, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Con decreto 8 luglio 1970, il presidente del tribunale di Milano assegnava alla 2 sezione la causa tra il fallimento Aeromeccanica I.M.I. e la S.r.l. Torret, demandando al presidente della sezione stessa i provvedimenti di cui all'art. 168 bis del codice di procedura civile.
Il presidente della 2 sezione, con decreto 13 luglio 1970, designava il giudice istruttore di detta causa.
Il giudice istruttore, così designato, con ordinanza 26 settembre 1970, pervenuta a questa Corte il 26 luglio 1971, sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art. 168 bis c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Secondo tale ordinanza il complesso sistematico della normativa, che consente ai capi degli uffici giudiziari di formare i collegi giudicanti, sarebbe in contrasto col precetto costituzionale che garantisce ad ogni cittadino un giudice naturale precostituito per legge e, più in generale, con il principio di eguaglianza.
Con tale sistema, invero, non sarebbe evitato il rischio che la designazione di un certo giudice, per la decisione di una lite, possa essere determinata non da precise e prefissate regole di natura giuridica, ma da altri ed opinabili criteri di ordine politico, economico, religioso o morale.
Pertanto, sempre secondo l'ordinanza di rinvio, si avrebbe l'effetto di designare, nella maggior parte dei casi, non un giudice, bensì un complesso ed articolato ufficio giudiziario, nell'ambito del quale, il sistema di ulteriore designazione del giudice competente (unico o collegiale) non risulta disciplinato da regole giuridiche, ma affidato alla mera discrezionalità dei dirigenti degli uff1ci medesimi.
A quanto precede non porrebbero rimedio, né le disposizioni che disciplinano la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni e la destinazione dei magistrati alle singole sezioni, né l'istituto della ricusazione del giudice.
Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, così promosso, viene ora alla cognizione della Corte.
Non vi é stata Costituzione di parti.
Considerato in diritto
1. - Come si é esposto in narrativa, con l'ordinanza di rinvio viene denunziato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, della Costituzione, l'art. 168 bis del codice di procedura civile che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro, di designare per le cause civili, man mano che pervengono, il giudice istruttore, o, nel caso di tribunali divisi in più sezioni, di assegnarle ad una di esse, in quanto la potestà di designare e di assegnare le cause potrebbe essere esercitata in modo arbitrario violando sia il principio della precostituzione del giudice sia quello di eguaglianza.
2. - Le questioni che formano oggetto del presente giudizio, sostanzialmente, sono state già decise da questa Corte - sia pure in riferimento alle preture alle quali, oltre al titolare, siano addetti altri magistrati o che siano composte di più sezioni - con la sentenza di pari data, n. 143, con la quale sono state dichiarate infondate.
Poiché i principi in base ai quali si é pervenuti a tale decisione ben si applicano ed a maggior ragione, ai giudici collegiali e non sono stati addotti nuovi elementi validi a dimostrarne la erroneità, deve confermarsi la pronunzia di infondatezza delle proposte questioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1973.