Sentenza n.137 del 1973
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ORDINANZA N. 137

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3178 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1965 (pervenuta alla Corte il 22 giugno 1971) dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Patrignani Enrico ed altri e l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Visti gli atti di Costituzione di Patrignani Enrico ed altri e dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Patrignani ed altri, e il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente Delta Padano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 maggio 1965 il tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3178, con cui era stato disposto il trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Patrignani Giuseppe fu Leonida, de cuius degli attori, per complessivi ettari 48.42.55, in attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

che dall'ordinanza risulta che la questione era stata prospettata dagli attori perché con il decreto impugnato si era provveduto alla "espropriazione di terreni sterili, in contrasto con le leggi di delega 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841".

Considerato che anche le particelle classificate come incolti sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a fini agrari, possono essere espropriate, e che la valutazione a tal proposito fatta dal legislatore delegato può essere sindacata da questa Corte ove si riscontrino elementi di assoluta irrazionalità od arbitrarietà;

che, quindi, é necessario conoscere, mediante opportune indagini di carattere tecnico, se i terreni sterili espropriati al sig. Giuseppe Patrignani fu Leonida, fossero suscettibili, anche per la loro ubicazione nel complesso dei beni espropriati, di trasformazione fondiaria o, comunque, di utilizzazione agraria;

considerato che nell'ordinanza si é omesso di accertare essenziali elementi di fatto ai fini della risoluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale;

che per l'acquisizione di tali elementi é necessario rimettere gli atti al tribunale di Bologna.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1973.