ORDINANZA N. 137
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3178 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1965 (pervenuta alla Corte il 22 giugno 1971) dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Patrignani Enrico ed altri e l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visti gli atti di Costituzione di Patrignani Enrico ed altri e dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Patrignani ed altri, e il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente Delta Padano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 maggio 1965 il tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3178, con cui era stato disposto il trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Patrignani Giuseppe fu Leonida, de cuius degli attori, per complessivi ettari 48.42.55, in attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
che dall'ordinanza risulta che la questione era stata prospettata dagli attori perché con il decreto impugnato si era provveduto alla "espropriazione di terreni sterili, in contrasto con le leggi di delega 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841".
Considerato che anche le particelle classificate come incolti sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a fini agrari, possono essere espropriate, e che la valutazione a tal proposito fatta dal legislatore delegato può essere sindacata da questa Corte ove si riscontrino elementi di assoluta irrazionalità od arbitrarietà;
che, quindi, é necessario conoscere, mediante opportune indagini di carattere tecnico, se i terreni sterili espropriati al sig. Giuseppe Patrignani fu Leonida, fossero suscettibili, anche per la loro ubicazione nel complesso dei beni espropriati, di trasformazione fondiaria o, comunque, di utilizzazione agraria;
considerato che nell'ordinanza si é omesso di accertare essenziali elementi di fatto ai fini della risoluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale;
che per l'acquisizione di tali elementi é necessario rimettere gli atti al tribunale di Bologna.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1973.