SENTENZA N. 84
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 aprile 1970 dalla Corte di cassazione - sezione terza civile - nel procedimento civile vertente tra Castoro Clelia e la società Telefunken radio-TV, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1971 dal pretore di Lauro nel procedimento civile vertente tra Aprano Francesco e il Banco di Napoli, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;
3) ordinanza emessa il 19 giugno 1971 dal pretore di Tricase nel procedimento civile vertente tra Sgarlata Gerardo e Tosto Walter, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;
4) ordinanza emessa il 29 ottobre 1971 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Veronese Mario e la società Fotoincisa Reprolit, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1973 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione (sez. III civile) in un giudizio per regolamento di competenza promosso da Clelia Castoro in una causa di opposizione a precetto vertente con la società Telefunken, ha sollevato, accogliendo l'eccezione proposta dalla ricorrente, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 27 dello stesso codice, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Si afferma, nell'ordinanza di rimessione, che la norma impugnata, nella parte in cui individua il giudice competente per territorio a conoscere delle opposizioni preesecutive a precetto con riferimento alla dichiarazione di residenza od alla elezione di domicilio effettuata dal creditore nel precetto stesso, finisce con il far dipendere da una designazione del tutto autonoma di quest'ultimo il foro competente, e ciò in contrasto sia con il principio del giudice naturale che con il principio di eguaglianza.
L'ordinanza é stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 marzo 1971.
Non vi é stata costituzione delle parti interessate, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Analoghe questioni, rispetto all'art. 480, comma terzo, del codice di procedura civile, sono state sollevate con altre tre ordinanze emesse, rispettivamente, dal pretore di Lauro nel procedimento civile vertente tra Francesco Aprano e il Banco di Napoli, dal pretore di Tricase nel procedimento civile vertente tra Gerardo Sgarlata e Walter Tosto, e dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Mario Veronese e la società Fotoincisa Reprolit.
Nelle ordinanze dei pretori di Tricase e di Modena la questione é stata proposta in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, mentre nella ordinanza del pretore di Lauro la questione é stata sollevata con riferimento al solo art. 25 della Costituzione. Peraltro, i motivi addotti a sostegno di tutte e tre le ordinanze di rimessione ricalcano, in sostanza, quelli dell'ordinanza della Cassazione.
Le tre ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 112 del 5 maggio 1971, n. 240 del 22 settembre 1971 e n. 23 del 26 gennaio 1972.
Non si é costituita nessuna delle parti interessate, né vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale, e pertanto i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Con le ordinanze sopra ricordate viene proposta questione di costituzionalità dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 27 stesso codice, e in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Secondo l'ordinanza della Corte di cassazione, - cui le tre successive sostanzialmente aderiscono nelle motivazioni e nelle conclusioni -, la disposizione dell'art. 480, terzo comma, dettata in rapporto all'esigenza di radicare la competenza per le eventuali opposizioni nel forum executionis, consentirebbe alla parte istante di eludere la finalità voluta dal legislatore, rimettendo alla sua libera scelta "la facoltà di dislocare ove più gli aggrada la propria sede di residenza o di domicilio", anche in luogo non avente "nessun collegamento con quello ove sono i beni da espropriare, e ove quindi si procederà poi in concreto alla espropriazione". In tale ipotesi, rimarrebbe frustrato "quel necessario rapporto di equilibrio tra i contendenti, cui tendono le ordinarie norme sulla competenza, nella ripartizione dei disagi che l'amministrazione della lite comporta, poiché alla libera iniziativa del creditore precettante di prescegliere - attraverso la elezione di domicilio - il giudice della causa di opposizione, nessun rimedio correttivo fa riscontro in favore del debitore, il quale rimane costretto ad adire un giudice che soltanto l'altra parte ha potuto predeterminare, con autonoma designazione, svincolata da un qualsiasi criterio obbiettivo, precostituito dalla legge". La disciplina della competenza per territorio, ai fini delle cause di opposizione al precetto, prima dell'inizio della esecuzione, potrebbe, di conseguenza, risultare, "in concrete applicazioni, lesiva dei principi di eguaglianza e del giudice naturale, rispettivamente posti dagli artt. 3 e 25 della Costituzione".
3. - La proposta questione si riferisce unicamente alla individuazione del giudice competente per territorio per le opposizioni proponibili anteriormente all'inizio della esecuzione, e soltanto rispetto alla esecuzione mediante espropriazione forzata su cose mobili o immobili. Non sono infatti possibili incertezze sul luogo dell'esecuzione, e quindi sul giudice competente, quando trattasi di espropriazione forzata di crediti (per cui é competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore: art. 26, secondo comma, c.p.c.), o di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare (per cui é competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto: art. 26, terzo comma, c.p.c.), e nemmeno rispetto alla esecuzione in forma specifica, almeno per beni immobili, dato che il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi (art. 605, primo comma, c.p.c.).
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili, a norma dell'art. 26, primo comma, c.p.c., é competente "il giudice del luogo in cui le cose si trovano" (rispettivamente, il pretore o il tribunale: cfr. art. 16): e gli artt. 513, 543 e 555 indicano i requisiti oggettivi per il pignoramento mobiliare presso il debitore o presso terzi, e per il pignoramento immobiliare. In correlazione con questa normativa, l'art. 27 c.p.c. stabilisce che per le cause di opposizione alla esecuzione forzata é competente "il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma", e per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi é competente "il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione". Tanto per la esecuzione quanto per le opposizioni la competenza territoriale é inderogabile (art. 28).
4 - Ciò premesso, per risolvere la proposta questione occorre ancora considerare la norma denunciata nel contesto delle disposizioni che disciplinano la competenza per le opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi, prima dell'inizio della esecuzione. L'art. 615, primo comma, c.p.c., dispone che quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e questa non é ancora iniziata, l'opposizione al precetto può essere proposta con citazione "davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27"; l'art. 617, primo comma, a sua volta dispone che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione "davanti al giudice indicato nell'art. 480, terzo comma".
5 - Dal complesso di queste disposizioni, che si integrano e richiamano a vicenda, risulta con chiarezza che l'articolo 480, terzo comma, non contiene una norma regolatrice della competenza: le sue disposizioni debbono essere interpretate ed applicate con riferimento alle norme generali e inderogabili sulla competenza per territorio contenute negli articoli 26 (foro dell'esecuzione forzata) e 27 (foro delle opposizioni all'esecuzione). Queste norme debbono essere osservate dalla parte istante per la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio che é tenuta a fare, giusta il disposto dell'art. 480, "nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione", ossia il giudice del luogo in cui si trovano le cose mobili o immobili sulle quali essa intende procedere ad esecuzione forzata. Si tratta dunque di accertare se, nella concreta applicazione, la disposizione dell'art. 480, terzo comma, che fa obbligo alla parte istante di indicare nel precetto il luogo della prevista e minacciata esecuzione, possa comportare il denunciato contrasto con i principi sanciti dall'art. 3 dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, consentendo una arbitraria determinazione del giudice competente per le eventuali opposizioni proponibili prima dell'inizio della esecuzione, mediante elezione di domicilio in un comune nel quale non sussista alcuna possibilità di esecuzione forzata nei confronti del debitore.
É incontestabile che la facoltà di individuare i beni, immobili o mobili, sui quali intende procedere alla esecuzione, debba competere alla parte istante: salvi i limiti stabiliti dalla legge circa la impignorabilità assoluta o relativa di determinate cose, o al fine di rendere l'esecuzione meno onerosa per il debitore, la parte istante ha il diritto di scegliere tra l'espropriazione immobiliare o mobiliare, ed anche di ricorrere contemporaneamente o successivamente ai diversi mezzi di espropriazione previsti dalla legge, procedendo a pignoramento con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 483 e segg., 513 e segg., 543, 555 c.p.c. e delle altre norme regolatrici dell'esecuzione. Il legislatore non ha imposto alla parte istante di indicare nel precetto le cose mobili o immobili sulle quali intende procedere ad espropriazione forzata (mentre tale indicazione ha richiesto nel precetto per consegna o rilascio: cfr. art. 605, primo comma, c.p.c.), e il diverso regime ha evidente giustificazione nella differenza tra i due tipi di esecuzione, oltre che nella esigenza di consentire alla parte istante di procedere alla esecuzione nel luogo ove si trovino beni mobili o immobili rispetto ai quali ritenga più spedita e agevole la soddisfazione del suo diritto, e di avvalersi alternativamente, cumulativamente e successivamente di diversi mezzi di espropriazione, anche su beni diversi e situati in luoghi diversi (o trasferiti dal debitore da uno ad altro luogo).
6. - Pur nel doveroso rispetto di questa facoltà di scelta della parte istante, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere che il precetto contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio laddove ha sede il giudice competente per l'esecuzione; predeterminandosi così nel precetto il luogo della minacciata esecuzione, ancorché tale indicazione non sia richiesta a pena di nullità, né sia definitivamente vincolante.
Oggetto della norma é appunto quello di consentire al debitore di individuare il giudice territorialmente competente al fine della notificazione al creditore della opposizione al precetto che egli intenda proporre prima dell'effettivo inizio della esecuzione: essa consente bensì alla parte istante di indicare il luogo della esecuzione, qualora il debitore possegga una pluralità di beni mobili o immobili, siti in luoghi diversi, ma non rimette al suo arbitrio la determinazione del foro dell'esecuzione, perché il giudice competente non può essere se non quello di un luogo in cui sia consentito dalla legge di procedere a pignoramento, e trattasi di competenza territoriale inderogabilmente stabilita dalla legge. Si deve ricordare a questo riguardo che il creditore non può proporsi di procedere a pignoramento mobiliare presso il debitore se non nella casa dello stesso o negli altri luoghi a lui appartenenti, giusta le puntuali disposizioni dell'art. 513 c.p.c. che disciplinano la ricerca delle cose da pignorare, e che incertezze non sono possibili nemmeno per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), o per il pignoramento presso terzi di cose mobili del debitore (art. 543 c.p.c.).
Occorre qui precisare il significato della formula usata dal legislatore nel prescrivere che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. La dichiarazione di residenza é ovviamente prevista con riguardo alla eventualità che la parte istante abbia la propria residenza in quel comune, nel quale, altrimenti, é tenuta ad eleggere domicilio: su questo punto ogni possibile dubbio é escluso tanto dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura civile, quanto dalle disposizioni del codice precedente, da cui é derivata la formulazione dell'art. 480, terzo comma (cfr. artt. 563 e segg. c.p.c. del 1865).
7. - Si obbietta nelle ordinanze di rinvio, - le quali riecheggiano rilievi critici svolti dalla dottrina -, che il precetto é atto neutro, privo per la sua natura e funzione di elementi predeterminanti circa i beni da espropriare, e quindi circa la determinazione del luogo e del foro dell'esecuzione. Ciò é vero: ma non ne consegue tuttavia che la parte istante, in base al disposto dell'art. 480, terzo comma, abbia "la facoltà di dislocare ove più gli aggrada la propria sede di residenza o di domicilio", eludendo così le finalità volute dal legislatore, e violando le norme inderogabili regolatrici della competenza. Ritiene la Corte che la norma denunciata debba essere interpretata nel significato proprio delle parole e secondo la chiara intenzione del legislatore: il quale ha precisamente stabilito che la parte istante debba eleggere domicilio, ove già non vi abbia residenza, laddove "ha sede il giudice competente per la esecuzione". Per la inosservanza di questa disposizione, lo stesso art. 480, terzo comma, nella seconda parte, commina puntuale sanzione, disponendo che "in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui é stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso".
Nella ipotesi prospettata dalle ordinanze di rinvio, che il creditore "dichiari una residenza o elegga un domicilio non aventi nessun collegamento con il luogo ove sono i beni da espropriare, ed ove quindi si procederà poi in concreto alla esecuzione", ritiene la Corte che la legge assicuri ai debitore precettato un sicuro rimedio correttivo, qualora intenda proporre opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione. Egli avrà, infatti, la possibilità di controllare immediatamente con sicurezza un'eventuale violazione della competenza per territorio, quale stabilita inderogabilmente dall'art. 26, primo comma, c.p.c.; e quindi, in mancanza della dichiarazione di residenza o della elezione di domicilio presso la sede del giudice competente, (ossia del giudice di un luogo in cui sia dalla legge consentito il pignoramento, a norma degli artt. 513, 543 e 555 c.p.c.), avrà la facoltà di proporre opposizione - à sensi dell'art. 615, primo comma, come dell'art. 617, primo comma - davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli fu notificato, cioè di regola davanti al giudice del luogo in cui ha la residenza o il domicilio. Ciò in base non solo all'art. 480, terzo comma, ma anche all'espresso disposto dell'art. 27 c.p.c., che per le cause di opposizione dichiara competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma, ossia salva precisamente la disposizione contenuta nella seconda parte del terzo comma. Questa interpretazione dell'art. 480, terzo comma, non contrasta con il principio ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza ordinaria, che quando l'esecuzione non é ancora iniziata, non potendosi conoscere con certezza il luogo in cui si trovano i beni che saranno sottoposti alla esecuzione stessa, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio che il creditore é tenuto a fare nel precetto serve a stabilire in via presuntiva il luogo della minacciata esecuzione, ed é determinante al fine di radicare definitivamente la competenza del giudice che ivi ha sede a pronunciarsi sulle eventuali opposizioni del precettato. É infatti appena il caso di osservare che la competenza per territorio per le cause di opposizione all'esecuzione é sempre inderogabile (cfr. art. 28 c.p.c.), e che pertanto l'eventuale elezione di domicilio in luogo ove non sussista la possibilità di procedere a pignoramento, mobiliare o immobiliare, non potrebbe mai ritenersi operante a, sensi dell'art. 480, terzo comma, né comunque idonea ad attribuire al giudice di quel luogo una competenza inderogabilmente stabilita dalla legge.
8. - Indubbiamente la legge potrebbe eliminare difficoltà o incertezze di interpretazione e di applicazione delle norme di cui ci si occupa. Ma le eventuali esigenze di attenta revisione dell'intera materia, per un più preciso dettato delle singole norme e per un loro migliore coordinamento, trascendono la questione di legittimità costituzionale che é stata sottoposta a questa Corte, chiamata ad accertare se la disposizione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. sia o non sia conforme alla Costituzione, per contrasto con gli artt. 3 e 25, primo comma.
Il prospettato contrasto non sussiste: in base alla norma denunciata la parte istante "deve" dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obbiettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, né comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza.
9. - La Corte ritiene opportuno ricordare che il precetto non é atto di esecuzione, ma una mera intimazione di adempiere l'obbligo risultante da titolo esecutivo, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il precettato che intenda proporre opposizione prima dell'inizio della esecuzione, promuove dunque come attore il relativo giudizio, mediante atto di citazione, tanto à sensi dell'art. 615, primo comma, quanto à sensi dell'art 617, primo comma. Mentre in un normale giudizio di cognizione la competenza sarebbe quella del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, ossia del giudice del luogo in cui il creditore opposto ha la residenza o il domicilio, ovvero la sede (artt. 18 e 19 c.p.c.), per questi speciali giudizi di cognizione, che sono i giudizi di opposizione all'esecuzione, in base al principio sancito dall'art. 27 c.p.c. competente é il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma. Le due disposizioni dell'art. 480, terzo comma, corrispondono, dunque, ai principi generali regolatori della competenza per territorio, in pieno parallelismo con quelle contenute negli artt. 638 e 660 c.p.c. rispetto alla domanda di ingiunzione e alla intimazione di licenza. La differenza dovuta al fatto che possa esservi una pluralità di beni mobili o immobili soggetti a pignoramento, siti in luoghi diversi, giustifica il regime stabilito dall'art. 480, terzo comma, per il precetto, con l'obbligo fatto alla parte istante di predeterminare il luogo della minacciata esecuzione.
D'altra parte, la eventualità che il creditore, dopo aver eletto domicilio dove abbia sede un giudice competente per l'esecuzione, possa successivamente procedere ad atti esecutivi anche in altri luoghi, non ha rilevanza rispetto alla dedotta questione di costituzionalità dell'art. 480, terzo comma, dato che la decisione su un'opposizione al precetto proposta prima dell'inizio della esecuzione avrà efficacia generale in ordine a tutte le esecuzioni cui siasi proceduto a seguito di quel determinato precetto.
Anche sotto questi profili risulta confermata la infondatezza della questione sollevata dalle ordinanze elencate in epigrafe.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 27 dello stesso codice, sollevata con le ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1973