ORDINANZA N. 79
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Leoni Raffaele e Berselli Luciano, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia con ordinanza emessa il 23 novembre 1972 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Considerato che identica questione é stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con sentenza 14 dicembre 1972, n. 199;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni), promossa con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, e già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 199 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1973.