ORDINANZA N. 77
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dal tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Poppi Giuseppina e Severi Luigi, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972;
2) ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra Salvaderi Angelo e Demaldé Giuseppe, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;
3) ordinanza emessa il 17 giugno 1972 dal tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra Chevalley Amedeo e Brondino Bartolomeo, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visti gli atti di costituzione di Poppi Giuseppina, Salvaderi Angelo e Chevalley Amedeo;
udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, con cui viene stabilito il meccanismo per la formazione delle tabelle dei canoni di affitto dei fondi rustici;
che tale norma é stata impugnata dal tribunale di Cremona in relazione agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 43 della Costituzione, dal tribunale di Cuneo con riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione e dal tribunale di Modena per contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione;
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che innanzi a questa Corte si sono costituiti il signor Angelo Salvaderi, il dott. Amedeo Chevalley e la signora Poppi Giuseppina, con atti di deduzioni rispettivamente depositati in cancelleria il 20 luglio 1972, il 2 marzo 1973 e il 22 aprile 1972.
Considerato che con la sentenza n. 155 del 1972 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone;
che con la stessa sentenza é stata invece dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui dispone che, nella determinazione della tabella per i canoni di equo affitto, sono presi a base i redditi dominicali;
che, per effetto di tale sentenza, le norme contenute nell'art. 3, secondo e sesto comma, della legge n. 11 del 1971 hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);
che, per quanto riguarda il riferimento ai redditi dominicali presi a base del calcolo per la determinazione dei canoni di affitto, non vengono prospettati nuovi profili né argomenti che inducano la Corte a modificare la precedente decisione di infondatezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, contenente la nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, proposte, con le ordinanze indicate in epigrafe, dai tribunali di Cremona, di Cuneo e di Modena, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione, e già decise con la sentenza n. 155 del 14 luglio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1973.