Ordinanza n.75 del 1973
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ORDINANZA N. 75

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (Sostituzione dell'art. 13 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1971 dal pretore di Torino sul ricorso di Castro Ferruccio, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1970 dal tribunale di Torino sul ricorso di Battistini Attilio, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Visto l'atto di costituzione di Battistini Attilio;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito l'avv. Carlo Striano, per il Battistini.

Ritenuto che, con ordinanza 18 dicembre 1970, il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (che ha sostituito l'art. 13 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), sulla procedura di inoltrabilità delle corrispondenze aperte soggette a verifica, in riferimento all'art. 21, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione;

che analoga questione di legittimità costituzionale é stata sollevata, con ordinanza 25 febbraio 1971, dal pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 42 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte solo l'ordinanza del tribunale di Torino ha dato luogo alla costituzione della parte privata.

Considerato che, in pendenza del giudizio, é sopravvenuto il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973, n. 113 (supplemento ordinario), é entrato in vigore il 4 maggio successivo;

che l'art. 11 del t.u. ha modificato il corrispondente art. 13 (impugnato) della citata legge n. 1114 del 1966;

che, conseguentemente, é opportuno il riesame della questione da parte dei giudici del merito, alla stregua della nuova disciplina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, al tribunale e al pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1973.