Sentenza n. 66 del 1973
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SENTENZA N. 66

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1971 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bancone Ripalta e la società Disco Music, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento civile vertente tra Bancone Ripalta e la società Disco Music, il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1971, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per gli addetti alle imprese commerciali, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione.

La norma denunziata - a parere del giudice a quo - presenta la particolare caratteristica di valutare preventivamente, e con portata generale, il periodo di tempo (tre anni) per cui può estendersi il rapporto di apprendistato, qualora le prove di idoneità da essa stessa previste non siano state compiute. Secondo il pretore questa fissazione a priori della durata del tirocinio, indipendentemente dalla considerazione della maggiore o minore difficoltà del lavoro svolto, della maggiore o minore abilità dimostrata dal prestatore di lavoro, della maggiore o minore rapidità di apprendimento da parte di quest'ultimo, sembra idonea a dar vita a situazioni contrarie al dettato costituzionale.

Assoggettare minori ad un rapporto di lavoro, qualificato come di apprendistato, per la durata di tre anni, quando, nella quasi totalità dei casi, l'abilità lavorativa può ritenersi raggiunga livelli di operatività normali dopo una o due settimane, pare infatti al giudice a quo in contrasto sia con l'art. 36 della Costituzione, secondo cui la retribuzione deve essere sempre proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, sia con l'art. 37 della stessa, secondo cui la Repubblica garantisce ai minori, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Il pretore di Milano assume di non ignorare la esistenza di una certa giurisprudenza secondo cui indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti al rapporto, debbano in ogni caso essere tenute presenti soltanto le caratteristiche che questo abbia effettivamente presentato, e ritiene la stessa pienamente giustificata e condivisibile. La sua applicazione, tuttavia, al rapporto di apprendistato e l'esclusione di questo ogni qualvolta non vi sia la prova che il rapporto ne rispecchi tutti gli aspetti, così come definiti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 - a suo parere - presenta alcuni, sia pur lievi, margini di incertezza, dovuti alla esistenza dell'art. 27 ed alla sua valutazione a priori della durata del periodo di tirocinio.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per svolgere le seguenti deduzioni.

Secondo l'Avvocatura la norma dell'art. 27 del c.c.n.l. fissando un periodo massimo di tre anni, si limita ad operare, in termini temporali, una valutazione della idoneità delle varie qualifiche atte a giustificare il protrarsi del rapporto di apprendistato. Ciò in analogia alla norma dell'art. 18 della legge 1955, n. 25 cit., la quale, nel caso in cui addestramento pratico e insegnamento complementare non possano considerarsi conclusi, dispone che l'apprendistato possa protrarsi per due anni e oltre, fino al raggiungimento del 18 anno da parte dell'apprendista.

La valutazione operata dal legislatore ordinario sembra trovare la sua giustificazione in esigenze di uniformità, semplicità e certezza del rapporto, e si concreta nell'emanazione di norme precise e rigorose a tutela degli apprendisti, tra cui quella del limite temporale massimo di durata della qualifica.

Non sembra quindi fondata l'assenta violazione dell'articolo 36 della Costituzione perché il corrispettivo in denaro durante il rapporto di apprendistato va apprezzato, di volta in volta, in termini di congruità rispetto alla misura normale, tenendo conto che alla minor retribuzione si contrappongono quei benefici connessi alla qualifica, come le maggiori ferie e il minor orario di lavoro, etc.

Da ciò consegue anche la insussistenza della censura di violazione dell'art. 37 della Costituzione, perché anche se é esatto che il minore, in caso di rapporto di apprendistato, svolga lo stesso lavoro del non minore, con una retribuzione necessariamente inferiore, ciò é in funzione di una particolare situazione in cui lo pone tale rapporto e che é disciplinata e tutelata da norme speciali, che la Costituzione stessa prevede, e che rendono costituzionalmente legittimo il diverso trattamento economico.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza pretorile, partendo dalla considerazione che in forza del combinato disposto degli artt. 16 e 6 del contratto c.n.l. 28 giugno 1958, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, é configurabile un rapporto di apprendistato anche per l'aiuto commesso, solleva il dubbio di legittimità costituzionale riguardo all'art. 27 del contratto citato, il quale stabilisce che il rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove di idoneità, previste dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e, comunque, con la scadenza del termine di anni tre di complessiva durata del periodo di tirocinio.

Questo articolo, secondo l'assunto dell'ordinanza, presenterebbe la particolarità di valutare preventivamente e con portata generale il periodo di tempo per cui può estendersi il rapporto di apprendistato, qualora le prove di cui alla legge richiamata non siano state adempiute e pertanto sarebbe idoneo a dar vita a situazioni in contrasto con gli artt. 36 e 37 della Costituzione. L'esistenza di tale articolo, sempre secondo l'ordinanza, creerebbe "margini di incertezza" nell'applicazione al rapporto di apprendistato della giurisprudenza secondo cui, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti ad un rapporto di lavoro, devono in ogni caso essere tenute presenti soltanto le caratteristiche che questo abbia effettivamente presentato. In particolare questi "margini di incertezza" sussisterebbero anche per l'esclusione di un rapporto di apprendistato ogni qualvolta non vi sia la prova che il rapporto ne presenti tutti gli aspetti.

2. - La questione é infondata.

Invero il giudice a quo, nel sollevare l'eccezione dell'incostituzionalità dell'art. 27 del c.c.n.l. 28 giugno 1958, parte da un'interpretazione sostanzialmente inesatta di questo. Tale articolo, stabilendo che il rapporto di apprendistato si estingue nei due casi indicati (esito positivo delle prove di idoneità e comunque scadenza del termine di tre anni), si riferisce esclusivamente ai rapporti di apprendistato effettivamente esistenti:

deve pertanto intendersi applicabile solo quando l'esistenza di siffatti rapporti sia concretamente accertata. É di palmare evidenza che detto articolo non esclude in alcun modo che il giudice, in base ad elementi di fatto, quali, precipuamente, la natura delle mansioni affidate dal datore di lavoro e l'utilità che questi consegue o si ripromette dalle prestazioni relative, l'insegnamento impartito e la sua rilevanza, abbia il potere di valutare il rapporto di lavoro nel suo effettivo contenuto e qualificarlo, indipendentemente dalla denominazione data dalle parti al rapporto medesimo, nonché di accertare se un determinato rapporto iniziato quale apprendistato si sia di fatto trasformato successivamente in rapporto di lavoro subordinato.

La esposta interpretazione, che corrisponde alla più autorevole consolidata giurisprudenza, dell'articolo denunziato, induce a sicuramente escludere l'esistenza di quei "margini d'incertezza" di cui parla l'ordinanza di rinvio per ritenere che il giudice, anche rispetto ad un rapporto affermato di apprendistato, abbia il pieno potere di desumere dall'attività effettivamente prestata la concreta natura di esso e conseguentemente di qualificarlo in conformità della sua reale esistenza, applicando le norme proprie del rapporto accertato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui é stato reso efficace erga omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti del settore commercio, sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1973.