Sentenza n.59 del 1973
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SENTENZA N. 59

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni   BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, prima parte, della legge della Regione siciliana 30 luglio 1969, n. 29 (Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1970 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Anzolin Savoia e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 3 aprile 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Francesco Pignatone, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile tra Anzolin Savoia e l'Amministrazione finanziaria dello Stato il tribunale di Caltanissetta ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 luglio 1970, questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale della Regione siciliana, dell'art. 7, comma quarto, prima parte, della legge regionale 30 luglio 1969, n. 29. Tale disposizione, nello stabilire nuove modalità e nuovi termini per la prescrizione dell'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi in misura ordinaria, a seguito di incorsa decadenza del contribuente dalle agevolazioni previste da precedenti leggi, ne dispone la applicazione retroattiva "anche agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore" della legge stessa.

La questione dedotta ha riferimento all'azione proposta, nella specie, dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere il pagamento di un credito derivante dalla decadenza della controparte dai benefici fiscali già concessile - ai sensi della legge reg. sic. 18 ottobre 1954, n. 37 - all'atto di registrazione di un contratto di compravendita di un comprensorio di case, stipulato il 12 luglio 1957: decadenza che si sarebbe verificata il 1 ottobre 1959 per effetto della rivendita del suddetto comprensorio di case.

Considerato in diritto

In mancanza di una diversa ed espressa disposizione, la norma di cui é questione deve intendersi, conformemente alla interpretazione che la giurisprudenza ordinaria ha dato di quella, parzialmente analoga, dettata dall'art. 6 della legge statale 7 febbraio 1968, n. 26, come avente riferimento ai rapporti di credito tuttora pendenti al momento della sua entrata in vigore, ad esclusione, cioè, di quelli già esauriti per essere intervenuta la prescrizione a norma delle precedenti leggi.

Ora, nella specie - sia ai sensi dell'art. 136 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge del registro, sia ai sensi dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, recante "Agevolazioni tributarie in materia edilizia", sia ai sensi dell'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente "Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia" - il credito dello Stato nei confronti della signora Anzolin Savoia deve ritenersi comunque prescritto prima del 30 luglio 1969, essendo a questa data compiutamente maturati, come si evince dall'ordinanza del giudice a quo e dagli atti di causa, i diversi termini rispettivamente stabiliti dalle leggi ora rammentate.

Pertanto il giudizio a quo può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, che appare manifestamente irrilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quarto, prima parte, della legge 30 luglio 1969, n. 29, della Regione siciliana ("Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie"), sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, dal tribunale di Caltanissetta con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA

Arduino  SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1973.