ORDINANZA N. 54
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, primo comma, del codice di procedura penale (nel testo modificato dal d.l. 1 maggio 1970, n. 192, e dalla legge 1 luglio 1970, n. 406), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal pretore di Varese nel procedimento penale a carico di Pignatelli Clorinda, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Pignatelli Clorinda, denunciata in stato di arresto per il reato di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il pretore di Varese ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta, dopo condanna a pena detentiva, la scarcerazione dell'imputato illegittimamente detenuto, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione;
che dalla ordinanza di rimessione risulta che la difesa dell'imputata aveva dedotto l'illegittimità dell'arresto in flagranza e conseguentemente aveva chiesto che, ai sensi dell'art. 239 del codice di procedura penale, fosse disposta l'immediata scarcerazione dell'imputata, in quanto arrestata fuori dei casi consentiti dalla legge;
che, secondo il pretore di Varese, "a prescindere dalla soluzione che in proposito si ritenga di seguire", assume carattere preliminare la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 275 cod. proc. pen., limitatamente all'ipotizzato divieto di scarcerazione nel caso di illegittima detenzione della persona poi condannata a pena detentiva, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione, pur avendo astrattamente affermato la rilevanza della dedotta questione di costituzionalità, ha omesso di porsi in concreto il problema della legittimità dell'arresto in flagranza dell'imputata;
che d'altra parte la soluzione di tale problema, di pertinenza del giudice a quo, costituisce, nella specie, elemento necessariamente pregiudiziale al fine della valida instaurazione del processo incidentale di legittimità costituzionale;
che pertanto si rende necessario, nei sensi sopra esposti, un nuovo esame della rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Varese.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1973.