ORDINANZA N. 53
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 826, terzo comma, e 828, secondo comma, del codice civile; dell'art. 514, n. 5, del codice di procedura civile e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Abolizione del contenzioso amministrativo), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e Coccia Ivo, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Ritenuto che, con ordinanza 5 dicembre 1970, pronunciata nel giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata vertente tra l'avv. Ivo Coccia e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ.; 514, n. 5, cod. proc. civ. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in relazione agli articoli 3, 24, 28 e 113 della Costituzione.
Considerato che alla data in cui fu emessa l'ordinanza di rimessione la sentenza del tribunale di Roma 18 settembre 1968, che costituiva il titolo esecutivo posto a base della esecuzione forzata promossa dal Coccia, era già stata cassata dalla Corte di cassazione con sentenza 9 febbraio 1970, pubblicata il 19 settembre 1970, la quale é stata prodotta dall'Avvocatura dello Stato;
che si rende necessario che il giudice a quo, nell'esame del giudizio di rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, tenga anche conto della preesistente circostanza predetta;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1973.