ORDINANZA N. 43
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo e ultimo comma, e 29, comma secondo in relazione al primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dalla Corte di appello di Palermo - sezione speciale per gli usi civici - nel procedimento civile vertente tra Gaudioso Felice e il Comune di Buccheri, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con l'ordinanza emessa il 6 dicembre 1969, pervenuta a questa Corte il 5 gennaio 1971, la Corte di appello di Palermo, sezione speciale per gli usi civici, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi primo e ultimo, e 29, comma secondo, in rapporto al primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, in riferimento agli artt. 108, comma secondo, e 25 della Costituzione;
che nel presente giudizio nessuno si é costituito.
Considerato che la medesima questione, formulata su identici motivi con ordinanze 27 marzo e 9 luglio 1969 della Corte di appello di Roma - sezione speciale usi civici - é stata decisa da questa Corte con sentenza n. 73 del 20 maggio 1970, emanata nelle more del presente giudizio, la quale ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge n. 1766 del 1927 - in quanto che la circoscrizione dei Commissariati per gli usi civici fu stabilita con r.d. 16 giugno 1927, n. 1255 - e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo, della stessa legge, in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione;
che tale decisione vale a risolvere puntualmente la questione di legittimità costituzionale ora riproposta senza che siano stati adottati nuovi e diversi argomenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo, della stessa legge, sollevata con la indicata ordinanza, in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 73 del 20 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1973.