Sentenza n.36 del 1973
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SENTENZA N. 36

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giuseppe  VERZÌ ,Presidente

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1193 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1970 dal pretore di Nicotera nel procedimento penale a carico di Mucci Albano Giuseppe, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21febbraio 1973 la relazione del Presidente Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Mucci Albano Giuseppe, il pretore di Nicotera con ordinanza-sentenza (così testualmente da detto giudice definita) 15 ottobre 1970, integrata da altra ordinanza 16 dicembre 1970, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1193 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. - L'art. 1193 del codice della navigazione, che punisce il comandante della nave che non tenga a bordo i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. perché commina - secondo l'ordinanza del pretore di Nicotera - la stessa sanzione penale anche per il comandante che naviga senza che i documenti su indicati siano stati rilasciati.

Con una ordinanza "integrativa" del 16 dicembre stesso anno il su indicato pretore ha riconosciuto di avere erroneamente ritenuto che la norma impugnata abbia per oggetto le due su  indicate ipotesi di reato, mentre, in realtà, la navigazione del natante per il quale non siano stati rilasciati i prescritti documenti, é punita, ai sensi dell'art. 1216 cod. nav., con pene differenti per l'armatore e per il comandante. Ma ha insistito nella denunzia di illegittimità della norma impugnata, adducendo diversi argomenti. Non sarebbe giustificata una uguale penalità per il comandante di un transatlantico che non tenga a bordo i prescritti documenti, ed il comandante di una nave da pesca, che commetta la stessa infrazione. E ciò perché la distinzione fra navi maggiori e navi minori é un principio fondamentale dell'ordinamento marittimo, al punto che, per le due categorie di natanti, sono prescritte serie diverse di registri di iscrizione e due distinti tipi di documenti. Conseguentemente un trattamento differenziato dovrebbe essere adottato anche per la sanzione penale in esame. Inoltre, l'ordinanza fa un raffronto con le norme del codice della strada, ed osserva che nessun motivo apprezzabile può avere indotto il legislatore a punire, per la stessa dimenticanza dei prescritti documenti, con la pena dell'ammenda il conducente dell'autoveicolo, e, sia pure in alternativa, con la pena dell'arresto quello di un natante. Entrambi i casi determinano lo stesso danno sociale, "importando per l'autorità la stessa doverosa attività diretta ad accertare attraverso l'esame di pubblici registri, o altrimenti, l'esistenza dei ripetuti documenti".

2. - Per quanto riguarda la prima ordinanza, va osservato che l'art. 1193 cod. nav. prevede una sola ipotesi di reato: quella dell'assenza da bordo dei documenti prescritti per la navigabilità. L'art. 299 dello stesso codice dispone che il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano tenuti regolarmente. Della inosservanza di tali prescrizioni risponde penalmente il comandante. Nel caso invece in cui il natante non sia abilitato alla navigazione, oppure navighi senza che siano stati rilasciati i prescritti documenti, l'art. 1216 cod. nav. punisce sia l'armatore, direttamente obbligato a fornire la nave della documentazione necessaria, sia il comandante della nave stessa. Ma per quest'ultimo la pena é ridotta in misura non eccedente un terzo. Non sussiste pertanto la denunziata uguaglianza di sanzione penale per fatti sostanzialmente differenti.

Anche gli altri argomenti addotti dalla seconda ordinanza non hanno alcun pregio.

La violazione delle prescrizioni sulla tenuta dei libri di bordo, a seconda che trattisi di navi maggiori o minori, si risolve sostanzialmente nella gravità del reato, la quale deve essere desunta, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dalle modalità dell'azione, dalla entità del danno o del pericolo, dalla intensità del dolo o della colpa ecc., e della quale deve tenere conto il giudice nell'esercizio del potere discrezionale per la applicazione della pena entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge. E la sanzione prevista dalla norma impugnata é di tale latitudine, anche nella alternativa fra ammenda ed arresto, da consentire al giudice l'applicazione di pena congrua a seconda che l'imputato comandi una nave maggiore oppure una nave minore.

É da aggiungere che la Corte ha già deciso che la valutazione della congruità fra reato e pena appartiene alla politica legislativa, e su di essa nessun sindacato si rende possibile in questa sede, sempre che non ricorra il caso, non verificatosi nella specie, che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da benché minima giustificazione.

In base a tale principio la Corte ritiene altresì infondato il profilo attinente alla diversa disciplina penale fra gli autoveicoli e le navi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1193 del codice della navigazione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con ordinanza del 15 ottobre 1970 del pretore di Nicotera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

Giuseppe  CHIARELLI – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Francesco  PAOLO BONIFACIO – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Paolo  ROSSI – Giulio  GIONFRIDA.

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1973.