Sentenza n.14 del 1973
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SENTENZA N. 14

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Giuseppe  CHIARELLI, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1970 dal pretore di Frosinone nel procedimento penale a carico di Vinciguerra Antonino, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1971 dal pretore di Sapri nel procedimento penale a carico di Eboli Aulo, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 3 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 20 marzo 1970, emessa dal pretore di Frosinone nel procedimento penale contro Vinciguerra Antonino, imputato del reato di cui all'art. 724 del codice penale, e con ordinanza 5 marzo 1971, emessa dal pretore di Sapri nel procedimento penale contro Eboli Aulo, imputato della stessa contravvenzione, é stata sollevata, accogliendo le istanze della difesa, la questione di legittimità costituzionale della citata norma del codice penale in riferimento agli artt. 3 (entrambe le ordinanze), 8, 19 e 21 della Costituzione (ordinanza del pretore di Sapri).

Nei giudizi avanti questa Corte non vi é stata costituzione di parti. In quello conseguito all'ordinanza del pretore di Frosinone é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale, onde i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - L'art. 724 del codice penale violerebbe, secondo il pretore di Frosinone, l'art. 3 della Costituzione, il quale, garantendo la assoluta uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza alcuna possibilità di discriminazione in riferimento al tipo di religione professata, non consentirebbe che si tuteli soltanto il sentimento religioso del cattolico e non anche quello di altri cittadini professanti religione diversa; e violerebbe altresì - secondo il pretore di Sapri - anche gli artt. 8 e 19 (diretta e specifica applicazione, quest'ultimo, in materia religiosa del più generale principio sancito dall'art. 21 Cost.), in quanto l'eguale libertà importerebbe eguale protezione e tutela penale.

3. - La Costituzione, col riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) e, tra essi, la libertà di religione (artt. 8 e 19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale delle offese ad esso recate.

L'incriminazione della bestemmia, sancita dall'art. 724 c.p., non é pertanto in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi trova in esse fondamento.

D'altra parte, la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica corrisponde alla valutazione fatta dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana. La norma impugnata, che é compresa nel titolo delle "contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", non può quindi essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli artt. 7 e 8 Cost.; né il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base a rilievi quantitativi e statistici o a considerazioni di fatto, l'esattezza di quella valutazione.

Tuttavia la Corte ritiene che, per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Frosinone é di Sapri.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

Giuseppe  CHIARELLI – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Francesco  PAOLO BONIFACIO – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA

Arduino  Salustri – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1973.