ORDINANZA N. 13
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (costituzione e funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari); dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sul contenzioso amministrativo; dell'articolo 53, primo comma, del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile); dell'art. 285, primo comma, del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (testo unico per la finanza locale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 aprile 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Re Cesare e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 408 dei registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1969 dal tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra Ceschina Dante, Mario e Renzo, il Comune di Misano Adriatico e la Cassa di risparmio di Rimini, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
3) ordinanza emessa il 27 febbraio 1970 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Ferrando Luigi, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;
4) ordinanza emessa il 29 dicembre 1969 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Dragotti Enrico e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970;
5) ordinanza emessa il 17 aprile 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Getto Giancarlo ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
6) ordinanza emessa il 22 aprile 1970 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Jemma Olimpia ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;
7) ordinanze emesse il 27 maggio ed il 3 giugno 1970 dalla Corte d'appello di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra D'Agostino Eliseo ed altro, Cesarano Camillo e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. 257 e 258 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;
8) ordinanza emessa l'11 novembre 1970 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Negri Carmela e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
9) ordinanze emesse il 21 dicembre 1970 dal tribunale di Napoli ed il 14 aprile 1971 dal tribunale di Cremona nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra la società Minerva ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato e tra Invernizzi Carlo ed il Comune di Gussola, iscritte ai nn. 182 e 191 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;
10) ordinanza emessa il 5 aprile 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Rozera Fabio e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971;
11) ordinanza emessa il 10 maggio 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Furgi Luigi ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.
Visti gli atti di costituzione di Ferrando Luigi, di Rozera Fabio e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Guido Cervati, per il Rozera, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione finanziaria.
Ritenuto che con le ordinanze emesse il 22 aprile, 27 maggio e 3 giugno 1970, la Corte d'appello di Napoli ha proposto la questione di legittimità costituzionale delle norme del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e delle norme del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, nella parte in cui disciplinano la costituzione e il funzionamento delle Commissioni tributane, in riferimento agli artt. 101, 104 e 109 della Costituzione;
che, inoltre, le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, sul contenzioso amministrativo; dell'art. 53, primo comma, del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, delle leggi per l'imposta di ricchezza mobile; degli artt. 22, terzo comma, e 29, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; dell'art. 285, primo comma, del t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, nella parte in cui sottraggono alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla estimazione dei redditi e dei valori imponibili, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.
Considerato che sulle questioni di legittimità costituzionale delle norme relative alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni tributarie, la Corte d'appello di Napoli ha genericamente impugnato il r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e il r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, senza esprimere in alcun modo il giudizio sulla rilevanza delle questioni nei processi dinanzi ad essa pendenti;
che, non essendo sufficientemente formulato e delimitato l'ambito delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame di questa Corte, é necessario restituire gli atti al giudice a quo per una più specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità;
che anche in ordine agli altri giudizi di legittimità costituzionale, proposti con le ordinanze indicate in epigrafe e congiuntamente discussi con quelli proposti dalla Corte d'appello di Napoli, si palesa opportuno rinviare la decisione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) ordina la restituzione alla Corte d'appello di Napoli degli atti relativi alle ordinanze emesse in data 22 aprile, 27 maggio e 3 giugno 1970;
b) dispone la restituzione alla Cancelleria di questa Corte degli atti relativi alle altre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Francesco PAOLO BONIFACIO – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Paolo ROSSI – Giulio GIONFRIDA.
Arduino Salustri – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1973.